La compartecipazione agraria
di Luigi ScappiniÈ noto che i terreni sono produttivi di redditi fondiari, nello specifico di un reddito dominicale e di uno agrario.
Principio di carattere generale, applicabile alle suddette tipologie reddituali, è quello per cui esse, indipendentemente dalla percezione, concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, in ragione del periodo in cui si è manifestato il suddetto possesso.
Non tutti i terreni, però, sono produttivi di un reddito fondiario, in quanto, l’articolo 25 Tuir ne circoscrive l’ambito di applicazione, definendolo come quello inerente “ai terreni … situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni …”.
In tal senso, non sono produttivi di reddito fondiario i terreni:
- pertinenze di fabbricati urbani,
- dati in affitto per usi non agricoli,
- produttivi di reddito di impresa.
Occorre, poi, considerare quanto prevede l’articolo 33, comma 2, Tuir, disciplinante l’imputazione del reddito agrario, secondo cui, il suddetto reddito, nei casi di conduzione associata, concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza.
Tale previsione, limitata al solo reddito agrario, è perfettamente in linea con la natura differente dei due redditi fondiari; infatti, quello dominicale rappresenta la redditività del terreno in quanto tale e, quindi, deve essere dichiarato dal proprietario o dal titolare del diritto reale a prescindere dalla coltivazione o meno del fondo. Al contrario, il reddito agrario rappresenta la remunerazione del lavoro e il capitale impiegati sul terreno.
La deroga, come anticipato, si attiva in presenza di conduzione associata dei terreni e/o delle attività svolte utilizzando gli stessi (si pensi ad esempio la contratto di soccida).
Tra le forme di esercizio congiunto dell’attività, molto sviluppato è quello della compartecipazione agraria, contratto con il quale due soggetti si accordano per utilizzare i propri fattori produttivi per svolgere una coltivazione a carattere stagionale.
Il contratto trova sviluppo anche in ragione della ratio contenuta nella L. 203/1982, quella di riforma dei contratti agrari, la quale, da un lato, ha introdotto un divieto di stipula di nuovi contratti associativi e, dall’altro, ha comportato la riconduzione della generalità dei contratti in quello tipizzato di affitto di fondo rustico.
Tuttavia, per espressa previsione normativa, in deroga a tali criteri generali, l’articolo 45 L. 203/1982 prevede la possibilità di stipulare contratti di compartecipazione agraria a carattere stagionale.
Stagionalità che non deve essere confusa con intercalarità, ove con il primo termine si intende l’inframezzarsi di colture a ciclo breve tra il raccolto e l’impianto di colture a ciclo lungo, mentre con il secondo si ha riguardo a colture che si inframezzano negli intervalli tra i cicli produttivi di una produzione a ciclo lungo.
La stagionalità non esclude la ripetitività, in altri termini, è possibile prevedere, in sede di stipula del contratto di compartecipazione stagionale, che lo stesso si rinnovi tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi alla parte entro un termine stabilito, senza che ciò possa travolgere la natura stagionale del contratto stesso.
Ulteriore caratteristica del contratto è quella per cui, il rischio relativo all’attività svolta in comune è condiviso tra entrambi i soggetti.
Per quanto concerne i costi sostenuti, le parti hanno piena libertà nell’individuare le modalità di addebito tra di esse, fermo restando che compete al concedente, oltre che il “conferimento” del terreno, anche la realizzazione delle operazioni preliminari alla coltivazione, quali l’aratura e la concimazione. Di contra, il compartecipante sarà inciso delle spese inerenti (sementi, concimi, prodotti fitosanitari), nonché dell’esecuzione dei lavori colturali necessari.
In perfetta analogia, anche la ripartizione del prodotto è lasciata alla libera pattuizione tra le parti.
Da un punto di vista squisitamente fiscale, si dovrà prestare molta attenzione a rispettare gli adempimenti richiesti dall’articolo 33, comma 2, Tuir, ai sensi del quale il possessore del terreno dovrà allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto.
Infatti, in caso contrario, mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.