11 Maggio 2016

Accordi ex 182-septies: l’efficacia per i non aderenti

di Marco Capra
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Con il D.L. n. 83 del 27 giugno 2015, è stato introdotto nella Legge Fallimentare l’articolo 182-septies, che disciplina l’accordo di ristrutturazione dei debiti nel caso in cui almeno la metà dell’indebitamento complessivo sia rappresentato da debiti nei confronti di banche ed intermediari finanziari.

La nuova disciplina è stata introdotta al fine di favorire il raggiungimento delle maggioranze previste dall’articolo 182-bis (raggiungimento degli accordi con i creditori che rappresentano almeno il 60% delle passività), permettendo di superare eventuali dissensi minoritari tra gli istituti di credito.

Il nuovo istituto può prevedere, sia un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex articolo 182-bis L.F.), sia la stipulazione di una convenzione di moratoria con banche ed intermediari finanziari.

A differenza di quanto previsto dal 182-bis (nel quale è previsto che l’accordo non sia vincolante per i creditori estranei), nel nuovo articolo introdotto, la distinzione tra i creditori intranei ed estranei rimane solo per i creditori che non siano banche o intermediari finanziari.

L’articolo 182-septies, infatti, in deroga agli articoli 182-bis L.F., 1372 e 1411 cod. civ., prevede la possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori estranei (banche o intermediari finanziari) qualora il debitore individui una o più categorie omogenee di creditori bancari o finanziari in base alla posizione giuridica ed agli interessi economici.

Il beneficio per l’impresa in crisi è previsto solo a condizione che l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 75% della categoria e che tutti i creditori siano preventivamente informati e abbiano la possibilità di partecipare alle trattative. Rimane comunque ferma la facoltà, per i creditori estranei, di proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

Il dato normativo ha lasciato alcuni dubbi interpretativi, posto che il nuovo istituto non è stato fin qui particolarmente trattato dai Giudicanti.

Con il decreto del Tribunale di Milano, sezione fallimentare, depositato l’11 febbraio 2016, sono stati forniti importanti chiarimenti circa l’efficacia dell’accordo nei confronti dei creditori non aderenti.

Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver esaminato la sussistenza delle condizioni, ha provveduto all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-septies, estendendo gli effetti dello stesso anche all’istituto di credito estraneo all’accordo.

Ripercorriamo le principali coordinate della vicenda.

L’impresa ricorrente ha depositato domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis e septies, corredata della documentazione prevista, con la specifica richiesta di estensione degli effetti anche al creditore (istituto di credito) non aderente all’accordo.

Il ricorso è stato ritualmente notificato alla banca estranea all’accordo, per incardinare il dovuto contraddittorio.

Non essendo pervenuta alcuna opposizione nei termini stabiliti dalla norma, il Tribunale ha provveduto alla verifica delle condizioni necessarie ai fini dell’omologazione, tra le quali, oltre alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal 182-bis L.F., anche:

  • la corretta divisione dei creditori bancari e finanziari per categorie omogenee in base alla posizione giuridica agli interessi economici;
  • l’avvenuta ricezione da parte del creditore non aderente all’accordo di tutte le informazioni aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa in crisi, e l’effettiva possibilità, per l’istituto di credito estraneo, di poter partecipare all’accordo;
  • l’effettiva possibilità di soddisfazione del credito vantato per una misura non inferiore rispetto alle alternative praticabili.

Dato l’esito positivo di tali verifiche e dopo aver accertato l’esistenza di complesse trattative con tutti gli istituti di credito, in cui era chiara la natura dell’accordo ex articolo 182-septies, il Tribunale ha omologato l’accordo.

Le valutazioni paiono condivisibili e forniscono una chiave interpretativa della norma:

  • occorre individuare correttamente le categorie di creditori, omogenee per posizione giuridica (nel caso, è stata ritenuta idonea la classificazione basata sulla natura del credito – ipotecario o chirografario – sulla tipologia dell’operazione – mutuo, apertura di credito in c/c, credito di firma – o sull’interesse economico);
  • il debitore deve dimostrare la regolarità del contraddittorio e la conduzione di trattative ragionevoli ed in buona fede; il che comporta pure la necessità che il debitore chiarisca ai creditori che la proposta si inserisce nell’ambito di un accordo ex articolo 182 septiesF., illustrando le conseguenze per i non aderenti e lo stato delle trattative con gli altri membri del ceto finanziario.

I Giudici meneghini hanno valorizzato il diritto dei creditori a ricevere un’informativa esauriente sull’accordo proposto e, così, ad assumere determinazioni informate.