Niente confisca sui beni futuri
di Luigi FerrajoliL’istituto della confisca in relazione ai reati tributari è stato recentemente oggetto di riforma ad opera del D.Lgs. n.158/16, che ha abrogato il comma 143 dell’art. 1 L. n. 244/2007 (che statuiva l’applicabilità dell’art. 322-ter c.p. alle fattispecie di delitto penali tributarie) ed introdotto l’art. 12-bis D.Lgs. n.74/00 intitolato appunto “confisca”.
In tal modo il legislatore ha dato una collocazione più razionale all’istituto in esame, che ora si trova inserito nel testo che disciplina la materia penale tributaria, ma la formulazione della norma rispecchia sostanzialmente quanto già previsto dall’art. 322-ter c.p..
Al comma 1 dell’articolo 12-bis è infatti statuito che “Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
La misura ablativa in esame è stata più volte, nella vecchia formulazione contenuta nell’art. 322-ter c.p.p., oggetto di pronunce di legittimità con particolare riferimento alla problematica dell’individuazione del profitto o prezzo del reato.
Con la sentenza n. 4097 dell’01.02.2016 la Corte di Cassazione si è occupata della questione in commento in relazione alla fattispecie di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art.11 D.Lgs. n.74/00.
Nella vicenda in esame, l’amministratore unico di una società fallita aveva presentato istanza di patteggiamento in relazione ai reati contestati tra cui quello dell’art.11 D.Lgs. n.74/00; il GIP, accogliendo l’istanza, aveva altresì disposto la confisca per equivalente su beni – non individuati – del medesimo fino al concorrere della somma di € 5.272.432,00.
In relazione all’oggetto della confisca, il GIP aveva precisato come, secondo la giurisprudenza, il profitto, confiscabile anche nelle forme per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte “… va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo della fattispecie, attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere…”; pertanto nel caso di specie il profitto era stato individuato nel valore stimato delle attività dei rami d’azienda ceduti fraudolentemente.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza, censurando il fatto che il GIP aveva sottoposto a confisca non beni che rientravano nella sua effettiva disponibilità, bensì beni futuri.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso sulla base delle seguenti condivisibili argomentazioni.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha ribadito che la confisca può essere imposta sui beni di cui l’indagato abbia la disponibilità e, quindi, non solo sul denaro o sui cespiti di cui il soggetto sia formalmente titolare, ma anche su quelli rispetto ai quali egli possa vantare un potere informale, ma diretto ed oggettivo.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che, qualora non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato a causa del loro mancato reperimento è consentito “lo spostamento della misura dal bene costituente prezzo o profitto del reato ad altro di valore equivalente ricadente sempre nella libera disponibilità dell’indagato”.
Tuttavia, in considerazione della natura sanzionatoria della misura in esame, secondo i Giudici di legittimità la stessa non può avere ad oggetto beni meramente futuri; al riguardo, la Cassazione ha, infine, chiarito che se la confisca del bene “…costituente profitto o prezzo del reato non sia possibile, è certamente possibile spostare la ablazione su altri beni che ricadono nella sfera di disponibilità dell’imputato, ma a condizione che si tratti di beni che già esistono nella sua sfera di disponibilità, e non certo su beni futuri, non individuati né individuabili. Ciò confligge con quanto sostenuto dal Gip in ordine alla confiscabilità di beni non individuati, non ricadenti pertanto nella disponibilità nota dell’imputato, ma che potrebbero un giorno ricadervi ancorché siano stati acquisiti non con il profitto del reato del cui vantaggio oggi si discute, ma del tutto lecitamente”.
Pertanto, la Cassazione ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca, che potrà essere disposta quindi previa indicazione dei beni che dovranno esserne oggetto.