Quadro RG Unico PF: soggetti obbligati e novità
di Federica FurlaniIl quadro RG deve essere compilato dai contribuenti esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria.
Gli imprenditori individuali, così come le società di persone, possono accedere al regime di contabilità semplificata se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi, secondo il criterio di competenza, per un ammontare non superiore:
- ad € 400.000,00, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- ad € 700.000,00, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si deve fare riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente.
Nel caso in cui non venga effettuata la distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Nel caso in inizio attività nel corso dell’esercizio (2015), il quadro RG va compilato dai contribuenti che hanno dichiarato, in sede di apertura della partita Iva, un volume d’affari annuo presunto ragguagliato ad anno fino a € 400.000/700.000 a seconda dell’attività esercitata.
Sono esonerati dalla compilazione del quadro RG:
- i soggetti che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, e i contribuenti forfetari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, che devono compilare l’apposito quadro LM a loro dedicato;
- i soggetti che hanno conseguito provvigioni da vendite a domicilio ex articolo 36 L. 426/1971, ai quali è stata effettuata una ritenuta a titolo d’imposta effettuata ai sensi dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973.
Il reddito d’impresa dei contribuenti in contabilità semplificata è determinano ai sensi dell’articolo 66 del Tuir come differenza tra i componenti positivi e negativi, riconosciuti sulla base del principio di competenza, salvo alcune deroghe (dividendi, contributi in c/impianti, imposte, contributi ad associazioni sindacali di categoria).
Il quadro RG del modello Unico 2016 presenta le seguenti novità.
Con riferimento ai dati relativi all’attività (rigo RG1) è stata eliminato la casella relativa al Modello INE (Indicatori di normalità economica) che andava barrata dai soggetti che non erano tenuti alla compilazione del modello studi di settore ed erano dispensati dalla presentazione del modello Indicatori di Normalità Economica.
Con il Comunicato Stampa del 29 gennaio 2016, l’Agenzia, nell’ottica di semplificazione, ha infatti sottolineato l’eliminazione dell’obbligo di presentazione per il 2015 dei modelli Ine (indicatori di normalità economica) e del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Fino al periodo di imposta 2014, gli imprenditori individuali che cessavano l’attività nel corso dell’anno erano comunque tenuti alla compilazione del modello.
I due adempimenti aboliti sono stati ritenuti non più necessari, grazie alla sempre maggiore integrazione delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia.
Il rigo RG10 – “Altri componenti positivi”, è stato completamente rivisto, attribuendo ad ogni voce di componente positivo uno specifico codice. Analogamente sono state codificate le varie componenti negative del rigo RG22 – “Altri componenti negativi”.
Le istruzioni specificano tuttavia che limitatamente al 2015 è possibile indicare nel rigo RG10/RG22 tutti gli altri componenti positivi con il codice 99, senza utilizzare i codici specifici, ad esclusione:
- dei componenti positivi individuati dai seguenti codici: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 17;
- dei componenti negativi individuati dai seguenti codici: 8,14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26, 27 e 29.
Tra i componenti negativi al rigo RG21 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare la quota delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’articolo 110 Tuir, eccedenti il valore normale (articolo 5 D.Lgs. 147/2015).
Tra gli “Altri componenti negativi”, al rigo RG22, è stato previsto, tra gli altri, il codice 27, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili ai sensi dei commi 91 e 92 dell’articolo 1 L. 208/2015 (c.d. Superammortamenti).
La legge di Stabilità 2016 ha previsto per i titolari di reddito di impresa (ed anche per i professionisti), che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, una maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei beni agevolabili nuovi esclusivamente ai fini della deducibilità dell’ammortamento e dei canoni di leasing.
Inoltre, in caso di acquisto in tale periodo di autoveicoli nuovi (beni a deducibilità limitata) è previsto oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura dei limiti di deducibilità di cui all’articolo 164, comma 1, lett. b), Tuir.
Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto di un’autovettura passa da euro 18.075,99 ad euro 25.306,39 (euro 18.075,99 maggiorato del 40%).
Il maggior ammortamento o la maggior quota del canone di locazione finanziaria, andrà pertanto indicato al rigo RG22 codice 27.
Le altre novità riguardano l’inserimento della colonna 1 nel rigo RG23 – “Reddito detassato”, nella quale indicare la quota di reddito detassata ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014, derivante dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (c.d. Patent box).
Infine, a seguito della soppressione, ad opera dell’articolo 1, comma 85, L. 190/2014, del regime agevolato per le nuove iniziative produttive introdotto dall’articolo 13 L. 388/2000, è stato eliminato l’apposito rigo RG32 riservato ai contribuenti che lo adottavano.