Al via la campagna studi di settore per il periodo d’imposta 2015
di Luca CaramaschiCon la messa a disposizione della versione definitiva del software Gerico, avvenuta già alla metà del mese di aprile 2016, è partita in ampio anticipo rispetto agli anni precedenti la campagna compilativa degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2015. Tale situazione, peraltro, comporterà verosimilmente una conferma delle ordinarie scadenze di versamento del saldo 2015 e primo acconto 2016 delle imposte sui redditi e dell’IRAP, essendo stata la proroga concessa in passato “giustificata” proprio dal ritardo con il quale venivano messi a disposizione dei contribuenti gli strumenti necessari al calcolo della congruità, coerenza e normalità economica.
Andiamo, pertanto, ad analizzare le principalità novità riscontrabili per quest’anno, tra le quali si segnalano:
- la semplificazione del quadro A “Personale addetto all’attività” e del quadro F “Elementi contabili”;
- l’introduzione di specifici righi nei quadri F (impresa) e G (lavoro autonomo) riservati alla maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (c.d. “maxi-ammortamenti”);
- la “conferma” degli indicatori di coerenza, normalità economica e di anomalia, applicati per il 2014;
- l’aggiornamento della territorialità.
Per quanto riguarda il quadro A, nel quale sono fornite le informazioni relative al personale che presta la propria opera nell’attività, si riscontra una sostanziale “uniformità” dei righi contenuti nei prospetti che fanno riferimento tanto alle imprese quanto ai professionisti. In particolare nel settore delle manifatture la semplificazione ha comportato che:
- le informazioni in precedenza richieste nei righi A02 “Quadri”, A03 “Impiegati”, A04 “Operai generici”, A05 “Operai specializzati”, sono confluite nel nuovo rigo A01 “Dipendenti a tempo pieno”;
- le informazioni in precedenza richieste nei righi A06 “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito” e A08 “Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione lavoro”, sono confluite nel nuovo rigo A02 “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”.
È stato inoltre inserito in alcuni studi di settore il nuovo rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente” mentre il quadro A presente negli studi di settore con doppi elementi contabili (quadri F e G) è stato sdoppiato, prevedendo un quadro A “IMPRESA” ed un quadro A “LAVORO AUTONOMO”.
Relativamente ai quadri destinati ad accogliere gli elementi contabili (quadri F e G) l’unica novità degna di nota – oltre alla formale eliminazione, negli studi evoluti, del rigo F15 fatto confluire nel rigo F14 – riguarda l’introduzione nei righi F18 (campo 6) e F20 (campo 3) dei modelli dei dati contabili previsti per le imprese, degli apposti riquadri destinati alla gestione della maggiorazione del 40% dei canoni di leasing e degli ammortamenti, determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai commi 91 e 92 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Nel merito si precisa che tale importo va riferito esclusivamente alla predetta maggiorazione; pertanto, il totale indicato non va considerato un “di cui” e, quindi, non deve in alcun modo essere riconciliato nei riepiloghi previsti ai campi precedenti dei righi F18 e F20. La stessa regola vale anche per i dati contabili riguardanti i professionisti. In tale caso la maggiorazione va indicata al rigo G11 campo 3 per gli ammortamenti e al rigo G12 campo 2 per i canoni di leasing.
Si tenga, poi, presente che il cosiddetto maxi-ammortamento (o maggiorazione del canone nel caso del leasing) dedotto, sarà irrilevante ai fini dell’analisi di congruità e di coerenza.
Dal punto di vista procedurale, in un’ottica di semplificazione, vengono da quest’anno ampliate le ipotesi di esonero dall’obbligo di compilazione del modello studi di settore: si tratta dei contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta (codice di esclusione “2”) o che si trovano in liquidazione ordinaria (codice di esclusione “5”) e che in passato erano comunque tenute a compilare il modello Studi, ancorché non rilevante ai fini dell’accertamento. Relativamente alla decorrenza di tali previsioni di esonero va precisato che tale “semplificazione” trova applicazione con riguardo ai modelli studi di settore allegati al modello UNICO 2016. Nel caso di utilizzo del modello UNICO 2015, quindi, è ancora richiesta la presentazione del modello dati studi di settore: è il caso, ad esempio, del soggetto che si pone in liquidazione ordinaria nel corso del 2015 e che in relazione al periodo ante-liquidazione (considerato periodo di cessazione attività) deve utilizzare il modello “vecchio” cioè UNICO 2015.
Analogamente, per coloro che già non erano nemmeno tenuti alla compilazione del modello Studi (vedi chi ha iniziato l’attività) viene soppresso anche l’altro adempimento a cui erano tenuti: la compilazione e relativa trasmissione dei modelli INE (indicatori di normalità economica). Nel frontespizio del modello UNICO 2016 è stata quindi eliminata la relativa casella che andava barrata in caso di caso di presentazione di tali modelli.
Rimangono inalterati, invece, gli obblighi per i contribuenti per cui operano le altre cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore che restano tenuti all’invio dei modelli. Si tratta, ad esempio, dei soggetti con volume di ricavi tra euro 5.164.569 ed euro 7.500.000, per i quali la comunicazione dei dati dovrebbe essere utilizzata per la successiva fase di analisi per l’evoluzione degli studi di settore.
Sul versante della territorialità, il D.M. 22.12.2015 ha individuato specifici indicatori territoriali, applicabili dal 2015, al fine di differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi. La metodologia applicata per individuare gli indicatori considera i diversi livelli: dei canoni di affitto dei locali commerciali, del reddito medio imponibile IRPEF e delle retribuzioni. Con successivo D.M. del 17.3.2016 vengono apportate integrazioni agli studi di settore prevedendo l’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center” nell’ambito dello studio WM05U (commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori), delle “Aggregazioni comunali” nell’ambito dello studio WG44U (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere), della “Territorialità del livello delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio taxi” nell’ambito dello studio WG72A (trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente) e delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione / ridenominazione di alcuni Comuni nel corso del 2015.
Da ultimo i correttivi anticrisi, la cui attivazione passa per la compilazione dei dati compresi nel quadro T del modello Studi (ad eccezione di alcuni modelli studi relativi al comparto delle professioni nei quali tale quadro è stato soppresso). Il via libera ai correttivi anticrisi applicabili al 2015 è stato dato dalla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre (ancorché alla data odierna non risulti ancora pubblicato in G.U. il relativo D.M.). I correttivi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2015 e sono riconducibili a queste cinque categorie (si evidenzia, quindi, che da quest’anno i correttivi sono stati estesi anche agli indicatori di coerenza):
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali;
- interventi relativi all’analisi di normalità economica;
- interventi relativi all’analisi di coerenza economica.
Per approfondire le problematiche relative all’Unico 2016 vi raccomandiamo il seguente convegno di aggiornamento: