30 Aprile 2016

Inadempimento meno lieve se la prima rata scade tra il 1° e il 20 agosto

di Alessandro Bonuzzi
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Quando la prima rata del piano di rateazione scade nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, i 7 giorni di ritardo scusabili, che consentono di rimanere nel lieve inadempimento, decorrono comunque dal 20 agosto.

Lo ha chiarito la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E di ieri che ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei versamenti degli importi dovuti da parte dei contribuenti a seguito dell’attività di verifica dell’Ufficio, così come modificata dal D.Lgs. 159/2015.

Il riferimento è alle somme da pagare a seguito:

  • delle comunicazione degli esiti del controllo automatico e formale;
  • degli atti di adesione, degli avvisi di accertamento ovvero degli avvisi di rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza, delle conciliazioni giudiziali nonché degli accordi di mediazione;
  • degli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

Invero, le indicazione della circolare sono in linea con quanto di recente detto e scritto, sull’argomento, dalla dottrina.

Paiono, tuttavia, meritevoli di essere evidenziati i chiarimenti forniti in merito alla disciplina del lieve inadempimento contenuta nel nuovo articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973. Tale istituto ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi,

  • non precludono il perfezionamento degli istituti definitori (atti di adesione, acquiescenza a avvisi di accertamento, conciliazioni giudiziali, accordi di mediazione)
  • né determinano la decadenza dalla rateazione.

Quindi, il lieve inadempimento riguarda sia la tempestività del versamento sia l’entità dello stesso.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, basti ricordare che si ha lieve inadempimento qualora il contribuente effettui il pagamento della rata – e non solo della prima – del piano di dilazione in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3 per cento e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.

Le precisazioni più interessanti concernono però l’altro aspetto, ossia quello del “ritardo scusabile”. In questo caso, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata – e solo della prima – è effettuato con ritardo non superiore a 7 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. Sul punto, la circolare chiarisce che:

  • in primo luogo, sia ai fini della decorrenza che del conteggio dei 7 giorni, se la data di riferimento cade di sabato o in un giorno festivo, essa si considera rinviata al primo giorno lavorativo successivo;
  • in secondo luogo, qualora il termine di scadenza del pagamento ricada nel periodo tra il 1° e il 20 agosto, i 7 giorni entro cui è possibile effettuare il versamento in ritardo decorrono comunque dal 20 agosto, trovando applicazione la cosiddetta proroga di ferragosto.

Con riferimento al secondo punto, si noti che il versamento della prima rata a seguito di acquiescenza all’avviso di accertamento non è interessato dalla proroga di ferragosto. Ciò in quanto il termine di scadenza di tale versamento, coincidendo con quello di presentazione del ricorso, resta comunque assorbito dal più ampio periodo di sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto.

Infine, la circolare precisa che il lieve inadempimento trova applicazione, sia nella tempestività che nell’entità del versamento, anche in caso di pagamento delle somme dovute in unica soluzione anziché in modo rateizzato.