29 Aprile 2016

L’Agenzia obbliga a conservare i prospetti complessi dell’RW

di Pietro Vitale
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Come riportato in precedenti interventi, l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 aveva ammesso una più facile modalità di compilazione dell’RW.

La circolare n. 12/E/2016 ha confermato la compilazione semplificata dell’RW in relazione sia al dossier titoli estero sia ai conti correnti esteri, ma obbliga a conservare il difficoltoso prospetto richiesto dalla circolare n. 38/E/2013 con buona pace della sperata semplificazione.

Più in particolare:

  1. se l’attività finanziaria detenuta all’estero è riferibile alla detenzione di conti correnti (o libretti di risparmio) il criterio di compilazione è quello del valore medio di detenzione;
  2. se l’attività finanziaria detenuta all’estero è riferibile alla detenzione di altre attività finanziarie il criterio di compilazione è quello del valore al termine del periodo di imposta o del periodo di detenzione.

In relazione a tale secondo punto, vengono riportati due esempi di relazioni finanziarie; la prima consiste nel possesso di un solo titolo mai venduto e che si è rivalutato. In tale ipotesi l’RW dovrebbe essere così compilato (si aggiungono anche delle colonne che espongono il calcolo a regime della sanzione per omessa compilazione dell’RW ex articolo 5 D.L. 167/1990):

Colonna 7

Colonna 8

Colonna 10

Valore finale medio ponderato per i giorni di possesso

Sanzione ponderata ai giorni x RW 3%

(valore iniziale)

(valore finale)

(giorni)

1.000.000

1.100.000

365

1.100.000

33.000

 

Nel secondo esempio di relazione finanziaria si suppone invece che lo stesso capitale è oggetto di disinvestimento e reinvestimento in un singolo titolo alla fine di ciascun mese il che porta alla compilazione del quadro RW in tale modo (si aggiungono anche delle colonne che espongono il calcolo della sanzione per omessa compilazione dell’RW ex articolo 5 D.L. 167/1990):

 

Colonna 7

Colonna 8

Colonna 10

Valore finale medio ponderato per i giorni di possesso

Sanzione ponderata ai giorni x RW 3%

 

(valore iniziale)

(valore finale)

(giorni)

 

1.000.000

1.015.323

31

86.233

2.587

 

1.015.323

1.030.647

28

79.063

2.372

 

1.030.647

1.045.970

31

88.836

2.665

 

1.045.970

1.061.293

30

87.230

2.617

 

1.061.293

1.076.616

31

91.439

2.743

 

1.076.616

1.091.940

30

89.748

2.692

 

1.091.940

1.107.263

31

94.042

2.821

 

1.107.263

1.122.586

31

95.343

2.860

 

1.122.586

1.137.909

30

93.527

2.806

 

1.137.909

1.153.233

31

97.946

2.938

 

1.153.233

1.168.556

30

96.046

2.881

 

1.168.556

1.183.879

31

100.549

3.016

Totali

13.011.336

13.195.215

365

1.100.000

33.000

Come si può notare la sanzione del secondo esempio coincide con quella del primo esempio; pertanto, nel caso di una relazione finanziaria si può riportare solo il valore iniziale (1.000.000) e il valore finale (1.100.000) nel loro complesso senza dettagliare le movimentazioni. Queste ultime dovranno sempre poter essere ricostruite con apposito prospetto redatto secondo i complessi (in quanto occorre esporre ed analizzare le singole variazioni della relazione) criteri di valorizzazione indicati nella circolare n. 38/E/2013 da esibire dietro richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Viene confermato anche l’utilizzo del codice 14 ossia “Altre attività estere di natura finanziaria”.

Questa compilazione semplificata (con riporto del solo valore iniziale e finale) non è invece ammessa nell’ipotesi in cui la relazione finanziaria si sia incrementata per effetto di apporti di capitale o apporto di titoli (od anche prelievi di capitali o titoli); in tale caso ad ogni iniezione dovrà corrispondere un nuovo rigo del quadro RW riportante come valore finale quello immediatamente antecedente l’apporto. Si potrebbe ritenere che i conti correnti e i depositi facenti parte di una unica relazione finanziaria non dovrebbero essere oggetto di separata indicazione, ma inglobati nella medesima relazione finanziaria. Ciò però ha dei riflessi non di poco conto, in quanto porterebbe ad assoggettare i conti correnti all’IVAFE del due per mille anziché ad imposta fissa di € 34,20.

È evidente dai due esempi che la compilazione di un solo rigo in caso di dossier titoli (che non ha subito apporti) porta allo stesso ammontare di sanzione (ma porterebbe anche allo stesso ammontare di IVAFE); pertanto, in entrambi i casi l’indicazione del solo valore iniziale e finale (senza le movimentazioni effetto delle vendite e riacquisti ripetute) non ha alcun impatto.

Viceversa per i conti correnti e i libretti di risparmio viene sempre ammessa l’indicazione del valore medio di giacenza ponderato per i giorni di possesso.