28 Aprile 2016

L’impossibilità di sfruttare l’immobile non configura società di comodo

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Come noto, ai sensi del comma 1 dell’articolo 30 della L. 724/1994, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, si considerano non operative se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali dettate dallo stesso comma. Nello specifico, va applicato il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del D.P.R 633/1972, anche in locazione finanziaria. Ulteriori precisazioni, incluse nello stesso precetto, sono relative:

  • alla percentuale del 5% da attribuire agli immobili classificati nella categoria catastale A/10;
  • alla percentuale del 4% da attribuire agli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • alla percentuale dell’ 1% da attribuire a tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

La circolare 25/E/2007 conferma, come altri documenti di prassi antecedenti, l’esclusione delle immobilizzazioni materiali e immateriali “in corso”, in quanto:

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