Il destino del 2 per mille Irpef alle associazioni culturali
di Guido MartinelliMarta SaccaroGrazie a quanto previsto dall’articolo 1, comma 985, della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) quest’anno è possibile destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di associazioni culturali. La novità è già stata discussa nelle pagine di questo periodico ed il nuovo istituto ha registrato un numero considerevole di commenti da parte dei lettori, per lo più condizionati negativamente dalla mancanza assoluta di regole da seguire e di chiarimenti circa le modalità di formazione dell’elenco dei potenziali destinatari del contributo.
In effetti, la norma istitutiva aveva previsto l’emanazione di un apposito decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità. Quindi, all’incirca all’inizio di febbraio i potenziali destinatari della norma (e non solo loro) avrebbero dovuto essere in grado, leggendo il contenuto del provvedimento, di capire se potevano o meno rientrare nella nuova fattispecie. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta solo lo scorso 23 aprile.
In proposito, i dubbi da chiarire erano tanti: ad esempio, la legge parla di “associazioni culturali”, con ciò escludendo sicuramente tutti gli altri enti non riconducibili a quelli associativi (leggasi fondazioni), ma senza delineare gli ambiti vastissimi della “cultura”. E ancora ci si chiedeva se l’iscrizione in questo elenco doveva essere considerata alternativa al 5 per mille o se, come sembra, i due contributi possono essere indirizzati dal contribuente ad uno stesso soggetto (rispettando i requisiti di entrambe le categorie). Soprattutto ci si chiedeva come essere inseriti nell’elenco dei potenziali destinatari che, secondo la legge, deve essere istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A tale ultimo riguardo, in maniera del tutto irrituale, si è comunque venuti a conoscenza del fatto che della questione si stava occupando fattivamente il Ministero per i beni culturali. Sul sito web del MIBAC è comparsa la notizia che la procedura per la presentazione telematica delle domande di iscrizione nell’elenco delle associazioni culturali di cui sopra è stata attiva dalle ore 18 del 23 marzo 2016 alle ore 14.00 dell’11 aprile 2016.
Essendo scaduto il termine prima della pubblicazione del decreto in Gazzetta, si poteva ipotizzare che, per chi non si era iscritto, non c’era ormai nulla da fare per quest’anno e non restava che aspettare settembre per un’eventuale “remissione in bonis” (al pari di quanto avviene per il 5 per mille). Sinceramente, nutrivamo qualche dubbio, non fosse altro per il fatto che la procedura si sarebbe conclusa in totale assenza del decreto di attuazione (sullo stesso sito internet del MIBAC veniva reso noto che il provvedimento “è in corso di registrazione presso la Corte dei conti e sarà pubblicato dopo la registrazione”).
Non valeva presupporre che la procedura anticipata dal MIBAC sul proprio sito web poteva essere “ratificata” dalla successiva pubblicazione del provvedimento nella “Gazzetta Ufficiale”. E tanto più considerando il fatto che, come detto, la pubblicazione del decreto è avvenuta dopo il termine di iscrizione.
In assenza di previa pubblicazione la procedura delineata in via amministrativa si doveva quindi ritenere inesistente. Il termine e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco dei potenziali destinatari del contributo del 2 per mille dell’Irpef per le associazioni culturali dovevano essere stabiliti solo con un atto avente forza di legge e del quale si doveva fornire la opportuna pubblicità secondo le forme previste dal nostro ordinamento (e cosa avrebbero dovuto dire tutte quelle associazioni culturali che, per ipotesi, non hanno internet e che quindi non potevano essere informate dell’iter da seguire?).
Ritenevamo, pertanto, che tutte quelle associazioni culturali che avevano omesso di effettuare l’iscrizione entro l’11 aprile avrebbero potuto richiedere l’integrazione degli elenchi una volta reso noto in via definitiva il decreto di attuazione della Legge di Stabilità. In difetto, la procedura si sarebbe dimostrata gravemente lesiva di diritti essenziali costituzionalmente previsti.
Il decreto attuativo conferma però il termine comparso sul sito web del MIBAC, stabilendo che “Le associazioni ammesse sono iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, le associazioni interessate presentano istanza di iscrizione, entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it”.
In conclusione, al contrario di quello che si poteva ragionevolmente ipotizzare, la pubblicazione del decreto di attuazione della Legge di Stabilità non ha riaperto i termini della procedura.