22 Aprile 2016

Più tempo per non pagare il canone

di Alessandro Bonuzzi
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Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 58258 di ieri proroga al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone dell’anno in corso da parte delle imprese elettriche.

Il documento sostituisce anche il modello di dichiarazione sostitutiva e le relative istruzioni per la compilazione precedentemente approvati, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Restano comunque valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate, utilizzando il vecchio modello.

Si ricorda che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 45059 del 24 marzo 2016 ha approvato il modello di dichiarazione che consente di evitare l’addebito del canone RAI nella bolletta dell’energia elettrica.

È possibile presentare il modello quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  1. non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  2. non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo;
  3. il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante deve comunicare il codice fiscale (ciò può accadere quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
  4. vi è la necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perchè i presupposti sono cambiati.

Relativamente ai primi due casi elencati, il termine per la presentazione del modello, con effetto per l’intero ammontare del canone dovuto per il 2016, era fissato

  • entro il prossimo 30 aprile, in caso di invio via posta, ovvero
  • entro il prossimo 10 maggio, in caso di invio telematico.

Il provvedimento di ieri posticipa al 16 maggio 2016 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva che consente di non pagare per intero il canone 2016, indipendentemente dalla modalità di trasmissione. Pertanto, la scadenza diventa unica.

La proroga riguarda anche le nuove utenze attivate a gennaio, febbraio e marzo 2016. Per queste, il modello con la dichiarazione sostitutiva presentato entro il 16 maggio 2015 – anziché entro il 30 aprile 2016 via posta e fino al 10 maggio 2016 in via telematica – ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.

Nulla cambia, invece, negli altri due casi – residuali – in cui la dichiarazione può essere presentata; in particolare:

  • quando il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, la dichiarazione sostitutiva ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione;
  • quando vi è la necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, la nuova dichiarazione ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.