26 Marzo 2016

La disciplina contabile dei costi per la realizzazione del sito internet

di Luca Mambrin
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Il sito internet rappresenta ormai un’esigenza imprescindibile per le aziende la cui realizzazione ed implementazione può comportare il sostenimento di costi che possono essere significativi. Nel principio contabile OIC 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali, non c’è una trattazione specifica dedicata al trattamento contabile da riservare ai costi sostenuti per la realizzazione di siti web e conseguentemente è necessario fare riferimento ai principi generali; nemmeno da un punto di vista fiscale vi è una disciplina specifica che regoli la deducibilità di tali costi, pertanto, le scelte fatte a livello civilistico e contabile assumeranno rilevanza anche da un punto di vista fiscale.

In linea generale la capitalizzazione dei costi dovrà essere effettuata solo se sono soddisfatti i requisiti richiesti dall’OIC 24 ovvero nel caso in cui sia rinvenibile un’utilità futura e sia stimabile, con ragionevole certezza, la loro recuperabilità; tuttavia la capitalizzazione non deve essere effettuata sempre e comunque, ma va tenuto conto di quelle che sono le caratteristiche del sito.

Se il sito ha soltanto una funzione di promozione dell’attività dell’azienda (“sito vetrina”) e di “necessaria” presenza sul web, i costi sostenuti per la sua realizzazione dovranno essere considerati alla stregua di spese di pubblicità e imputati nel conto economico dell’esercizio di sostenimento.

Qualora invece si tratti di un sito di “e-commerce, funzionale all’effettuazione di vendite di beni o servizi sul web, i costi per la sua realizzazione saranno capitalizzabili, iscrivibili nella voce B.I.3 tra i “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” ed ammortizzabili con riferimento alla residua possibilità di utilizzo.

Da un punto di vista fiscale la
deducibilità delle quote di ammortamento è regolata
dall’art. 103 comma 1 del Tuir che stabilisce che tali quote possono essere dedotte
in misura non superiore al 50% del costo, quindi con un periodo minimo di ammortamento fiscale pari a due anni.Solo nella particolare ipotesi che le spese per la realizzazione del sito di
e-commerce possano essere configurate come un’espansione dell’attività aziendale verso direzioni mai intraprese allora tali spese potranno essere capitalizzate, previo consenso, ove esistente, del collegio sindacale, nella voce
B.I.1 tra i “
costi di impianto ed ampliamento” ed ammortizzate entro un periodo massimo di
cinque anni; fiscalmente saranno deducili a seconda dell’impostazione contabile prescelta.

 

Nel caso in cui il sito realizzato svolga entrambe le funzioni (sia promozionali – “sito vetrina” che di “e-commerce”), come spesso avviene, bisognerebbe invece ripartire il costo sostenuto e trattarlo conseguentemente.

Ulteriore casistica è rappresentata da quelle spese sostenute per la realizzazione di portali aziendali integrati che, oltre ad offrire agli utenti funzioni promozionali (o di e-commerce) presentano anche un’area riservata ai soci o ai dipendenti, fruibile esclusivamente previa autenticazione. Anche in tale circostanza, ai fini di una corretta rilevazione contabile sarebbe opportuna una ripartizione del costo complessivo, con la possibilità di capitalizzazione delle spese sostenute per la realizzazione del sistema gestionale interaziendale, la cui natura è quella di un software applicativo.

Anche nel caso di software applicativo, se acquisito a titolo di proprietà, il relativo costo sostenuto, comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, deve essere iscritto nella voce B.I.3 dello stato patrimoniale tra i “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” e sottoposto al processo di ammortamento in relazione alla residua possibilità di utilizzo (e preferibilmente a quote costanti), mentre da un punto di vista fiscale la deducibilità è ammessa in misura non superiore al 50% del costo sostenuto.

In ogni caso i costi di manutenzione e gestione del sito (costi di rinnovo del dominio, canoni di utilizzo dello spazio web) dovranno invece essere imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.