16 Marzo 2016

Le spese di ricerca e pubblicità da “stornare” nel bilancio 2016

di Sergio Pellegrino
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Nel contributo pubblicato sul numero di Euroconference NEWS di ieri abbiamo evidenziato come la novità della soppressione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità, pur essendo le modifiche del D.Lgs. 139/2015 entrate in vigore il 1°gennaio 2016, avrà un inevitabile impatto già sui bilanci 2015, attesa l’inopportunità di “nuove” capitalizzazioni.

La questione maggiormente delicata è però quella di comprendere quali saranno gli effetti sui bilanci 2016 delle società derivanti dallo storno dei costi capitalizzati in precedenza e non ancora integralmente ammortizzati: un’analisi in questo senso deve essere immediatamente effettuata e non può essere certo rinviata all’anno prossimo.

Vi deve essere infatti un’applicazione retroattiva dei nuovi criteri, così come risulta da una lettura “a specchio” dell’articolo 12 del D.Lgs. 139/2015.

La norma stabilisce che le modificazioni apportate all’articolo 2426 del codice civile, per quanto concerne il costo ammortizzato per la valutazione dei titoli immobilizzati e dei crediti e debiti e la nuova disciplina dell’ammortamento dell’avviamento, possono non essere applicate in relazione alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Non venendo invece richiamata in questo ambito di “deroghe” la fattispecie dei costi di ricerca e pubblicità, ciò comporta un necessario intervento su ciò che è stato sin qui capitalizzato dalle imprese.

Ci dobbiamo allora necessariamente interrogare su come si debba operare l’eliminazione dall’attivo dello stato patrimoniale delle spese di pubblicità e di ricerca.

Non siamo di fronte ad una modifica della stima del valore recuperabile dell’attività capitalizzata, che avrebbe comportato una sua svalutazione, ma ad un cambiamento dei criteri di valutazione previsti dal codice civile.

Mentre le disposizioni civilistiche non stabiliscono come debba essere gestito sul piano contabile il cambiamento dei criteri di valutazione, a livello di principi contabili nazionali la questione è analizzata dal principio OIC 29.

Il documento stabilisce che i cambiamenti di principi contabili, ed in questo ambito rientrano i criteri di valutazione, generano proventi e oneri da iscrivere nella parte straordinaria del conto economico.

A partire dai bilanci 2016 non ci sarà però più un’area straordinaria nel conto economico, per effetto di un’altra importante novità apportata dal D.Lgs. 139/2015: di conseguenza l’OIC 29 non ci dà in questo senso un’indicazione utile e dovrà essere anzi modificato.

Se comunque l’impatto si dovesse rilevare a conto economico, tenendo conto dell’effetto retroattivo che va impresso a questo cambiamento di criteri che porterà a stornare dall’attivo i costi di pubblicità e ricerca non ancora ammortizzati, vi sarebbe per molte imprese un rilevante impatto sui conti dell’esercizio 2016, che porterebbe ad un risultato fortemente “inquinato”.

Nel valutare l’imputazione degli effetti a conto economico, voluta dall’OIC 29, non si può trascurare il fatto che il cambiamento del criterio di valutazione non è in questo caso volontario, ma imposto dal legislatore.

Guardando a quanto prevedono in questo ambito i principi contabili internazionali, lo IAS 8 stabilisce che, nel caso di cambiamento dei criteri di valutazione obbligatori, le eventuali rettifiche che derivano dall’applicazione retroattiva del nuovo criterio devono essere rilevate a riduzione di una posta di patrimonio netto, senza impattare in alcun modo sul conto economico dell’esercizio.

Ecco che allora appare ragionevole attendersi che l’OIC elabori una soluzione in linea con la prassi internazionale, modificando il principio contabile nazionale di riferimento o comunque fornendo delle apposite indicazioni in questo senso per il passaggio alle nuove regole imposte dal D.Lgs. 139/2015.

È evidente, in ogni caso, la penalizzazione delle imprese che a bilancio hanno importi rilevanti di spese di ricerca capitalizzate e quindi sarebbe stata quanto mai opportuna anche in questo ambito la previsione di un regime transitorio.