Prime risposte dell’Agenzia ai quesiti del Coni Emilia Romagna
di Guido MartinelliMarta SaccaroLo scorso 27 febbraio è stato presentato il documento che raccoglie le prime risposte che la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ai quesiti formulati nell’ambito del Tavolo tecnico costituito con il Comitato Regionale CONI dell’Emilia Romagna. Le questioni sollevate sono di assoluto rilievo per le associazioni e società sportive dilettantistiche e, in alcuni casi, costituiscono un autorevole punto di riferimento per l’interpretazione di specifiche problematiche.
Il primo tema affrontato riguarda l’obbligo di tracciabilità posto dall’art. 25, comma 5, della L. n. 133/1999. Nonostante l’abolizione della “sanzione impropria” rappresentata dalla perdita della possibilità di applicare il regime della L. n. 398/1991, l’Agenzia ricorda che rimane, anche per il 2016, l’obbligo di effettuare le movimentazioni finanziarie di importo superiore a 1.000 euro (attenzione: il limite rimane al di sotto di quanto previsto da quest’anno per la violazione della normativa antiriciclaggio) con sistemi di pagamento che consentano l’identificazione del soggetto che effettua il pagamento e di colui che lo riceve. Anzi, l’Agenzia fa presente che anche per il futuro continueranno i controlli basati sull’obbligo di tracciabilità perché l’analisi delle movimentazioni finanziarie del sodalizio consente di acquisire informazioni utili circa le modalità di svolgimento dell’attività dell’associazione. Circa l’applicabilità del favor rei alle questioni di decadenza dalla L. n. 398/1991 sollevate prima dell’intervento della modifica normativa (che, si ricorda, la legge di Stabilità ha anticipato al 2016) la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ha fatto sapere che è atteso a breve un chiarimento da parte degli Uffici centrali dell’Agenzia.
Il documento licenziato dalla DRE dell’Emilia Romagna precisa inoltre che eventuali contributi cui si applica la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3 dell’art. 143 del TUIR non concorrono alla formazione del limite di 250.000 euro di ricavi commerciali necessario per garantire l’accesso al regime della L. n. 398/1991. Secondo quanto prevede la norma del TUIR richiamata, infatti, queste entrate non concorrono “in ogni caso alla formazione del reddito”.
In relazione alle modalità di documentazione dei rimborsi spese riconosciuti a coloro che ricevono compensi per prestazioni sportive dilettantistiche la Direzione Regionale ha ricordato i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 38/E dell’11 aprile 2014 e sottolineato che i rimborsi devono essere coerenti con l’attività svolta e risultare, se possibile, da una preventiva delibera da parte dell’Organo direttivo dell’associazione.
Il chiarimento più atteso è però quello relativo al diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti in caso di decadenza dal regime di cui alla L. n. 398/1991. A tale riguardo, la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna sostiene che, pur mancando specifiche norme di legge o documenti di prassi che trattino la questione, si può tenere conto dei principi fissati dalla giurisprudenza tributaria europea e nazionale che hanno preso in esame il problema del riconoscimento del diritto alla detrazione nei casi di omessa tenuta della contabilità o di errori od omissioni della stessa. Nello specifico, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, in ossequio al principio di neutralità dell’imposta, il diritto alla detrazione IVA deve essere riconosciuto e non può essere soggetto a limitazioni se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti e ne sia data prova certa. L’Agenzia ricorda inoltre che, nel caso oggetto della questione, l’associazione non aveva seguito gli obblighi contabili previsti dal D.P.R. n. 633/1972 solo perché, applicando le regole della L. n. 398/1991, ne era allora esonerata.
Si può quindi affermare che se la contabilità complessiva dell’ente sottoposto a controllo (decaduto dal regime ex L. n. 398/1991) risulti attendibile, consentendo di distinguere la gestione commerciale da quella istituzionale, nella determinazione dell’imposta dovuta in sede di accertamento è ammissibile che sia riconosciuta in detrazione l’IVA sugli acquisti ai sensi dell’art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972.
La soluzione di alcune delle questioni affrontate nel corso dei diversi incontri avuti tra i rappresentati CONI e quelli della DRE consente, in conclusione, di osservare che grazie alla costituzione del Tavolo tecnico la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate ha trovato nel Comitato CONI un interlocutore qualificato come centro di catalizzazione delle problematiche connesse all’applicazione delle disposizioni fiscali da parte del mondo dello sport dilettantistico. Infatti, il CONI rappresenta il punto di riferimento e di sussidio alle associazioni sportive che hanno specifiche problematiche fiscali, facendosi portavoce nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Di contro, però, l’auspicio è che questa collaborazione consenta di migliorare la compliance fiscale da parte dei sodalizi sportivi. Sempre in quest’ottica sono attese a breve le risposte alle ulteriori questioni poste all’interno del Tavolo tecnico.