18 Febbraio 2016

Sanzioni ridotte con la conciliazione in appello

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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L’istituto della conciliazione giudiziale è stato notevolmente rafforzato dal legislatore, allo scopo preciso di incentivare il ricorso alle modalità deflattive del contenzioso tributario. In tale direzione, due sono stati gli interventi significativi effettuati, di grande innovazione rispetto al passato:

  1. in primo luogo, la conciliazione è praticabile anche in relazione a contenziosi che sono stati oggetto della procedura di reclamo/mediazione (si rammenta che fino a tutto il 2015 le liti oggetto di reclamo non potevano poi fruire della conciliazione giudiziale);
  2. in secondo luogo, la stessa conciliazione è effettuabile in ordine alle liti pendenti in secondo grado di giudizio, non trovando più un blocco insuperabile alla condizione di lite pendente presso la commissione tributaria provinciale.

Sul piano dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, per esplicita previsione normativa le stesse si applicano ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016: sono dunque escluse solo le controversie ormai definite o per le quali già si è avuta la discussione in Commissione Regionale, nonché le eventuali conciliazioni già perfezionate dal contribuente. Di contro, l’eventuale appello prodotto ad esempio a maggio 2015 ed ancora non discusso, consente di attivare la procedura per la lite sottostante. Allo stesso modo, relativamente alla possibilità di procedere alla conciliazione giudiziale anche dopo il mancato perfezionamento del reclamo/mediazione, la circolare n. 38 del 2015 precisa che possono essere oggetto di conciliazione anche le cause, pendenti al 1° gennaio 2016, per le quali sia stata esperita infruttuosamente la mediazione in applicazione della previgente disciplina. Discende pertanto che eventuali contenziosi incardinati in primo grado di giudizio con costituzione avvenuta a dicembre 2015 e riguardanti procedimenti in precedenza soggetti esclusivamente alla fase del reclamo, possono oggi essere oggetto alla conciliazione giudiziale, esplicabile sia “fuori udienza” che “in udienza” ed in entrambi i gradi di giudizio di merito.

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