Computo in diminuzione delle perdite a seguito di accertamento
di Laura MazzolaIl contribuente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha la possibilità di utilizzare le perdite pregresse e di periodo in diminuzione delle maggiori imposte accertate.
Tale previsione è stata inserita dall’articolo 25, primo comma, del
D.Lgs. 158/2015, al quarto comma, dell’articolo 42, del D.P.R. 600/1973, il quale afferma: “
Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In precedenza gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate non utilizzavano criteri uniformi sull’argomento, e, di conseguenza, alcuni di essi effettuavano direttamente lo scomputo delle perdite dal reddito mentre altri utilizzavano criteri differenti.
In particolare:
- alcuni uffici scomputavano direttamente la perdita della società e rettificavano le dichiarazioni successive qualora nelle stesse fosse state indicata la perdita utilizzata;
- altri uffici non consideravano le perdite e l’accertamento conseguente riportava le maggiori imposte da versare sull’intero maggior reddito accertato.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, a partire dal 1° gennaio 2016, le disposizioni prevedono che nel caso di perdite prodotte nel periodo di imposta accertato, queste saranno portate automaticamente in deduzione dei maggiori imponibili accertati sino a concorrenza del loro importo.
Nel caso, invece, di perdite pregresse non utilizzate nella dichiarazione del periodo accertato ovvero di perdite maturate in periodi d’imposta antecedenti a quello oggetto di accertamento, è previsto che le stesse siano imputate in diminuzione su richiesta del contribuente.
A tal fine, infatti, il contribuente deve presentare apposita istanza entro il termine di proposizione del ricorso, che comporta la sospensione dell’atto per un periodo di sessanta giorni.
Nei sessanta giorni l’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e comunica successivamente l’esito al contribuente.
Di conseguenza, il computo in diminuzione delle perdite implica la rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione commisurate alla eventuale maggiore imposta ricalcolata.
Analoga possibilità è offerta in sede di accertamento con adesione, mediante l’inserimento del nuovo comma 1-ter, nell’articolo 7, del D.Lgs. 218/1997, il quale stabilisce che: “Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 9-bis del presente decreto [simile all’art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973 perché riguardante lo scomputo delle perdite nelle adesioni in presenza di consolidato nazionale], il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo”.