16 Febbraio 2016

Rateazione delle cartelle e ganasce fiscali

di Davide David
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Le novità introdotte alla disciplina sulla riscossione dal D.Lgs. n. 159/15 (decreto “riscossione”) hanno iniziato a produrre alcuni effetti negativi sui fermi amministrativi (c.d. “ganasce fiscali”) in ipotesi di rateazione delle cartelle di pagamento richieste dopo l’iscrizione del fermo.

Dalle notizie di stampa parrebbe però che Equitalia intenda porre rimedio alla situazione che si è venuta a creare, tramite la sospensione, a richiesta del contribuente, della procedura di fermo.

In attesa che si venga a concretizzare quanto assicurato dai responsabili di Equitalia è comunque opportuno ripercorrere i termini della questione, cogliendo anche l’occasione per ricordare brevemente alcune delle novità introdotte in materia di riscossione.

Il decreto “riscossione” ha parzialmente modificato l’art. 19 del d.P.R. n. 602/73 (rubricato “dilazione del pagamento”).

Come noto, a norma di detto articolo il contribuente può richiedere all’agente della riscossione (di norma, Equitalia) la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, dichiarando di versare in una temporanea situazione di difficoltà.

La ripartizione può essere richiesta fino ad un massimo di 72 rate mensili, con la possibilità di richiedere (per una sola volta) una proroga fino ad un massimo di ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà (c.d. rateazione in proroga).

In presenza di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere richiesta, da subito, fino ad un massimo di 120 rate mensili, a condizione che risulti acclarata l’impossibilità di eseguire il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario nonché la solvibilità del contribuente, da valutarsi in relazione al piano di rateazione (c.d. rateazione straordinaria).

Antecedentemente alle modifiche operate dal decreto “riscossione” l’art. 19 statuiva la decadenza automatica dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

A seguito delle modifiche la norma prevede ora la decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, con però la possibilità (di nuova introduzione) di richiedere una nuova rateazione per il numero massimo di rate non ancora scadute alla data della nuova richiesta. Ciò a condizione che antecedentemente la presentazione della nuova richiesta di rateazione vengano saldate tutte le rate già scadute.

In tale ipotesi rimane però fermo quanto già disposto in termini di ipoteca e fermo amministrativo.

Una ulteriore novità introdotta dal decreto riscossione riguarda gli effetti sulla rateazione dei provvedimenti amministrativi o giudiziali di sospensione della riscossione.

In particolare è previsto che, una volta ottenuta la sospensione, il contribuente è autorizzato a non versare le rate non ancora scadute e a richiedere, allo scadere della sospensione, il pagamento dilazionato del debito residuo. In questo modo si evita che, a seguito della sospensione, il contribuente rischi di decadere dal piano di rateazione.

Per quanto concerne le misure cautelari va evidenziato che, nella versione precedente le modifiche, l’art. 19 del d.P.R. n. 602/79 prevedeva espressamente la possibilità per l’agente della riscossione, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, di iscrivere una ipoteca sugli immobili del debitore (a norma dell’art. 77 del medesimo decreto) solo in caso di mancato accoglimento della richiesta; facendo però salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

Nulla era invece disposto per il fermo amministrativo (di cui all’art. 86).

Il decreto riscossione ha esteso la suddetta statuizione al fermo amministrativo, con l’effetto che, a seguito della richiesta di rateazione, Equitalia (o altro agente della riscossione) può iscrivere il fermo amministrativo solo in caso di mancato accoglimento della richiesta; ma anche con l’ulteriore effetto (negativo per il contribuente) di fare comunque salvi i fermi già iscritti alla data di richiesta della rateazione.

Pertanto, i fermi già iscritti antecedentemente alla richiesta di rateazione continueranno a produrre i loro effetti per tutto il periodo della rateazione, con la conseguente impossibilità di utilizzare il bene soggetto del fermo (di norma, l’automobile) fino a che non sia stata pagata l’ultima rata (quindi anche per 72 mesi, o perfino anche per 120 mesi in ipotesi di rateazione straordinaria).

Ecco perché diviene di fondamentale importanza quanto assicurato dai responsabili di Equitalia sulla possibilità di sospendere il fermo (già iscritto al momento della richiesta di rateazione) fino al termine della rateazione.

In buona sostanza, se così sarà, il contribuente, al momento di richiedere la rateazione, potrà anche richiedere la sospensione del fermo e tornare così a poter utilizzare l’automobile (o ogni altro bene oggetto di fermo).

Il fermo tornerà però ad avere efficacia, oltre che in caso di mancato accoglimento della richiesta, anche in caso di successiva decadenza dal beneficio della rateazione per il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

Peraltro, occorre tenere presente che il contribuente potrà incappare nella situazione di cui sopra soltanto se, informato del fermo, non provvederà a pagare quanto dovuto o a richiedere la relativa rateazione, nei termini previsti per l’attuazione del fermo.

Il fermo amministrativo è infatti così disciplinato.

L’art. 86 del d.P.R. n. 602/73 (non modificato dal D.Lgs. n. 159/15) consente all’agente della riscossione di disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri (trattasi di uno strumento di natura cautelare con funzione di garantire il credito erariale non preordinato all’esproprio).

Il fermo può essere disposto dopo 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

L’iscrizione del fermo dei beni mobili registrati deve essere fatta precedere dalla notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo mediante iscrizione nei registri mobiliari (senza necessità di ulteriore comunicazione).

Il fermo non è tuttavia consentito qualora il debitore o i coobbligati dimostrino che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Una volta iscritto il fermo, la circolazione con veicoli, imbarcazioni o aeromobili sottoposti al fermo comporta la confisca del mezzo e l’assoggettamento ad una sanzione da euro 776,00 a euro 3.111,00.

Per tutto quanto sopra la situazione che si è venuta creare a seguito delle modifiche apportate dal decreto “riscossione” può essere così rappresentata:

  • la rateazione può essere richiesta in ogni momento, anche successivamente all’iscrizione del fermo amministrativo;
  • se la rateazione è richiesta prima dell’iscrizione del fermo amministrativo, Equitalia (o altro agente della riscossione) potrà iscrivere il fermo solo in caso di mancato accoglimento della richiesta o di successiva decadenza dal beneficio (per mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive);
  • in caso di fermo iscritto antecedentemente alla richiesta di rateazione, il fermo avrà comunque efficacia, fatta salva, sulla base di quanto informalmente assicurato dai responsabili di Equitalia, la possibilità per il contribuente di richiedere la sospensione del fermo.

In attesa di un pronunciamento ufficiale sul terzo punto, attualmente per evitare di non poter utilizzare, fino al termine del piano di rateazione, l’automobile (o altro mezzo) per iscrizione del fermo, occorrerà, in buona sostanza, richiedere prudenzialmente la rateazione non oltre il decorso dei 30 giorni dalla notifica da parte di Equitalia della comunicazione preventiva del fermo (contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo mediante iscrizione nei registri mobiliari).