6 Febbraio 2016

Esenzione Irap in agricoltura

di Alberto Rocchi
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Il comma 70 della Stabilità modifica la disciplina Irap in agricoltura intervenendo direttamente sul D.Lgs.446/97 istitutivo dell’imposta.

La norma dapprima espelle dal novero dei soggetti passivi “i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art.32 DPR 917/86” che, pertanto, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2016, restano esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta: infatti la medesima Legge di Stabilità, aggiungendo la lettera c-bis al comma 2, sposta di fatto questi soggetti dal gruppo dei “soggetti passivi” a quello degli esclusi dall’IRAP. Si tratta di quanti esercitano attività agricole rientranti nell’art.32 a prescindere sia dalla forma giuridica (società di persone, di capitali, cooperative), sia dalle modalità di determinazione del reddito (catastale o analitico). Quindi abbiamo un primo punto fermo: l’Irap non si applica ai soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell’art.32 e ovviamente, per tali soggetti non si pone alcun problema di determinazione della base imponibile.

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