2 Febbraio 2016

Le ultime pronunce sui dirigenti decaduti

di Luigi Ferrajoli
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La Corte di Cassazione con le tre sentenze depositate in data 09 novembre 2015 (la n. 22800, 22803 e 22810) è intervenuta per la prima volta sulla problematica della validità degli accertamenti sottoscritti da “dirigenti decaduti”, sostenendo che la questione dei dirigenti decaduti e la validità degli atti da essi sottoscritti operano su due piani distinti, posto che la nullità cui si riferisce l’art.42 del d.P.R. n.600/73 va rigidamente intesa. Infatti, l’articolo 42 prevede che gli atti impositivi “sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e che “l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione”, ma non dispone che, ai fini della valida sottoscrizione dell’atto impositivo, sia necessario in chi ha sottoscritto l’atto o conferito la delega il possesso di una qualifica dirigenziale.

La Suprema Corte ha poi meglio delimitato i confini della questione chiarendo che l’accertamento fiscale è nullo se l’Amministrazione non prova di avere validamente delegato il funzionario che ha firmato l’atto. Nella sentenza n. 24492 del 2.12.2015 la Corte ha, infatti, affermato che nella individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l’avviso di accertamento, in forza dell’art.42 d.P.R. n.600/73, incombe all’Agenzia delle entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega.

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