Assegnazione agevolata: attenzione al prelievo sul socio
di Fabio GarriniDopo molti anni di attesa, la Legge di stabilità per il 2016 – L. 208/15 – introduce una disposizione straordinaria per la fuoriuscita dei beni dalle società. L’interesse del provvedimento viene concentrato sul confronto tra il prelievo in capo alla società, quantificato attraverso la previsione agevolativa, rispetto a quanto si sarebbe dovuto versare in condizioni ordinarie: la possibilità di applicare il valore catastale in sostituzione di quello normale e la previsione di una imposta sostitutiva (8% o 10,5%) sono certamente i due bonus più consistenti. A questi occorre aggiungere la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta (con un’aliquota del 13%) e le riduzione alle imposte indirette sul trasferimento: l’imposta di registro viene ridotta alla metà, quando questa è applicabile in misura proporzionale, e le ipocatastali sono sempre dovute in misura fissa, facendo risparmiare il 4% quando ad essere assegnato è un immobile strumentale per natura.
Per valutare la convenienza ad azionare o meno l’assegnazione, occorre però mettere in gioco anche l’effetto sul socio che riceve il bene assegnato se la società considerata è di capitali (nel caso di società di persone le considerazioni sono più agevoli), per ovviare a spiacevoli inconvenienti in sede di compilazione del modello UNICO del socio stesso. Tale operazione ha, infatti, quale contropartita alla riduzione dell’attivo per lo storno del bene, una corrispondente riduzione di una posta del netto, riduzione che può interessare tanto una riserva di utili, quanto una riserva di capitale (ovvero, al limite, il capitale sociale). Riduzione che comunque potrebbe anche non essere del medesimo importo, visto che l’assegnazione del bene potrebbe essere accompagnata dall’attribuzione, per una quota del valore, di una posta del passivo (es: il mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile).




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