1 Febbraio 2016

I limiti dimensionali per la redazione del bilancio 2015 abbreviato

di Federica Furlani
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Nel predisporre il bilancio relativo all’esercizio 2015, è opportuno verificare la possibilità di poterlo redigere nella forma abbreviata: di continuare a farlo o di farlo per la prima volta.

Va in ogni caso tenuto presente che la redazione del bilancio in forma abbreviata costituisce una semplice facoltà e non un obbligo.

Il primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile definisce il perimetro dei soggetti che possono avvalersi di questa semplificazione, riducendo la quantità di informazioni da fornire nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa, e omettendo la redazione della relazione sulla gestione.

In ogni caso non possono usufruire di tale facoltà le società che abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati: le società quotate quindi, indipendentemente dalle dimensioni, non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, attesa la particolare rilevanza informativa che ha il bilancio per questi soggetti.

Per poter quindi redigere il bilancio relativo all’esercizio 2015 in forma abbreviata, non devono essere stati superati almeno due dei seguenti tre parametri dimensionali nel primo esercizio, se la società è neo-costituita, ovvero in due esercizi consecutivi:

  • totale attivo di stato patrimoniale € 4.400.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000;
  • numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.

Il superamento in un esercizio di due dei limiti sopra indicati per una società che redige il bilancio in forma abbreviata non implica la necessità di redigere lo stesso in forma ordinaria: l’obbligo infatti sussiste solo quando, per il secondo esercizio consecutivo, sono superati 2 dei 3 citati parametri, che possono anche non essere gli stessi.

Immaginiamo la società Alfa srl, con esercizio coincidente con l’anno solare, che presenta la seguente situazione:

 

 

Attivo 

 Ricavi

N. medio dipendenti

2012

4.000.000 €

6.000.000 €

47

2013

4.700.000 €

6.800.000 €

49

2014

4.800.000 €

8.850.000 €

49

2015

4.300.000 €

8.900.000 €

51

Nel bilancio relativo all’esercizio 2012 non risulta superato nessun limite (attivo patrimoniale, ricavi delle vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), mentre il bilancio 2013 rispetta due limiti (totali ricavi delle vendite e numero medio dipendenti).

Poiché nei bilanci 2014 e 2015 risultano superati due parametri (nel bilancio 2014 totale attivo e ricavi vendite e prestazioni, nel bilancio 2015 ricavi vendite e prestazioni e numero medio dei dipendenti), il bilancio 2015 dovrà essere redatto nella forma ordinaria.

Ai fini della determinazione dei parametri di riferimento si evidenzia in particolare che:

  • il totale dell’attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione della voci cui afferiscono;
  • quanto al secondo parametro, vanno considerati solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche, da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;
  • per quel che concerne i dipendenti occupati, il numero medio va calcolato effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore medio. Se ad esempio la società Alfa presenta 47 dipendenti per 75 giorni, 49 per 27 giorni, 51 per 82 giorni, 20 per 43 giorni e 53 per 138 giorni, la media giornaliera di lavoratori occupati sarà pari a 47,13.

Ricordiamo che, accanto al bilancio ordinario e a quello abbreviato, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto, a partire dal 2016, il “Bilancio delle micro-imprese”, che contiene la previsione di un bilancio in forma ancora più ridotta rispetto a quello abbreviato, per le imprese di più piccole dimensioni, contenuta nel nuovo art. 2435-ter c.c..

Sono considerate micro-imprese, le società di cui all’art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media nell’esercizio: 5;

per la determinazione dei quali valgono le medesime considerazioni previste per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all’ art. 2435-bis c.c..

Di conseguenza, quando per il secondo esercizio consecutivo superano i predetti limiti dovranno redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria.