La Circolare 38/E/15: la condanna al rimborso delle spese di lite
di Luigi FerrajoliCon la Circolare n. 38/E del 29.12.2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il proprio punto di vista sulla recente riforma del processo tributario attuata con il D.Lgs. n.156/15.
Con riferimento alla tematica del rimborso delle spese di lite, disciplinata dal nuovo art.15 D.Lgs. n.546/92, l’Agenzia ha innanzitutto riconosciuto che è tuttora valido il principio, in ossequio alla tutela del diritto di difesa di cui all’art.24 della Costituzione, secondo cui le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza.
La regola generale deve essere quindi che “la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali” (Cass. sent. n. 930/2015).
Il giudice può disporre la compensazione delle spese del giudizio qualora alternativamente:
- vi sia stata la soccombenza reciproca;
- sussistano, nel caso concreto, gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate dal giudice nel dispositivo sulle spese.
Per chiarire la nozione di soccombenza reciproca, l’Agenzia delle entrate richiama alcune pronunce della Cassazione (cfr. ord. n. 22381/09, n. 21684/13 e n. 19520/2015) in cui è precisato che tale concetto “sottende … una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”.
In ordine alla circostanza di cui alla lettera b., ossia la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, l’Agenzia invoca il consolidato orientamento della Cassazione che ha precisato che gli elementi apprezzati dal giudice di merito a sostegno del decisum devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. n. 14546/2015; n. 16037/2014) e devono essere soppesati “alla luce degli imposti criteri della gravità (in relazione alle ripercussioni sull’esito del processo o sul suo svolgimento) ed eccezionalità (che, diversamente, rimanda ad una situazione tutt’altro che ordinaria in quanto caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari)” (Cass. n. 18276/2015).
Al fine di rispettare sostanzialmente il principio di soccombenza e di tenere indenne la parte vittoriosa da tutte le spese sostenute nel giudizio, compresi i c.d. oneri accessori, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 15 specifica che le spese di giudizio comprendono – oltre al contributo unificato, agli onorari e ai diritti del difensore, alle spese generali e agli esborsi sostenuti – anche i contributi previdenziali e l’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti.
Con riferimento alla condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, espressamente prevista dal nuovo co.2-bis dell’art.15 D.Lgs. n.546/92 tramite il richiamo all’art.96, co. 1 e 3, c.p.c., la Circolare richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della temerarietà della lite; in particolare, la condanna per responsabilità aggravata postula che l’istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave” (Cass. n. 4443/2015).
La riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza (comma 2- sexies); nell’ipotesi di condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite, si applica la disciplina di cui all’art.69, co.1, del D.Lgs. n.546/92, in vigore a far data dal 1° giugno 2016, in base alla quale “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive”.
In caso di mancata esecuzione, il contribuente ha la possibilità di promuovere giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art.70 del D.Lgs. n.546/92 alla commissione tributaria in composizione monocratica.
L’Agenzia esamina, infine, le disposizioni dei commi 2-septies e 2-octies, con cui il legislatore ha disciplinato le spese riferite alle controversie oggetto di reclamo/mediazione e di conciliazione giudiziale, con l’intento di incentivare l’utilizzo dei due istituti, potenziandone l’effetto deflattivo: nel caso di controversie proposte avverso atti reclamabili, le spese di giudizio liquidate in sentenza sono maggiorate del 50%; mentre le spese del processo sono interamente addebitate alla parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione, ove il riconoscimento delle pretese risulti inferiore al contenuto dell’accordo proposto. In caso di conclusione della conciliazione le spese del processo saranno, invece, dichiarate compensate, salva diversa determinazione delle parti nell’accordo o nel processo verbale di conciliazione.