23 Gennaio 2016

Il nuovo regime impositivo per le rinnovabili verdi

di Luigi Scappini
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L’articolo 1, comma 910 della L. n.208/2015, la Legge di Stabilità per il 2016, interviene a rimodulare la disciplina fiscale applicabile alle attività connesse consistenti nella produzione di energia e di carburanti da fonti rinnovabili esercitate dagli imprenditori agricoli.

L’intervento va a riscrivere il comma 423 dell’articolo 1 della Legge n. 266/2005, la Finanziaria per il 2006, norma che per prima ha disciplinato tali attività, dando un indubbio sostegno al settore agricolo, poiché originariamente, il rispetto dei requisiti richiesti comportava integralmente una tassazione catastale.

Nello specifico, le attività sono la “produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli”.

Tali attività, quindi, sono suddivisibili in:

  • produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche: le “fonti rinnovabili agroforestali” sono le “biomasse”, cioè la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze animali e vegetali) e dalla silvicoltura (a titolo di esempio, le biomasse legnose sono quelle che si ottengono dalla legna da ardere, il cippato di origine agroforestale o il pellet derivante dalla segatura del legno). Le “fonti fotovoltaiche” consistono nei moduli o pannelli fotovoltaici in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica;
  • produzione e cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali: sono prodotti quali il “bioetanolo” (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere utilizzato come carburante), il “biodiesel” (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale destinato a essere usato come carburante), il “biogas” carburante o altri carburanti chimici di cui al D.Lgs. n.128/2005, Allegato I art.2 comma 2 e  
  • produzione e cessione di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli: sono prodotti quali i “biopolimeri”, le “bioplastiche”, che si ottengono da amido e miscele di amido.

Per le attività di produzione e di cessione di energia elettrica, a decorre dal 1° gennaio 2016, la tassazione prevede un primo livello, o per meglio dire franchigia, che comporta una tassazione catastale inglobata nel reddito agrario dichiarato dall’imprenditore agricolo a prescindere dalla verifica o meno della prevalenza, che si ritiene comunque rispettata; infatti, sino a 2.400.000 kWh annui per le biomasse, e per le fotovoltaiche sino a 260.000 kWh annui, costituiscono  attività  connesse  ai  sensi dell’articolo 2135, terzo comma, codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

L’eccedenza, a prescindere dal rispetto o meno della prevalenza, concorrerà a formare il reddito in via forfettaria, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Tale regime si rende applicabile sia ai soggetti che per natura (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) dichiarano un reddito agrario, sia a quelli che lo fanno per opzione (società agricole ex D.Lgs. n. 99/2004).

Tale previsione, se da un lato assimila le attività connesse di produzione e cessione di energia da fonte rinnovabile alle altre attività connesse, dall’altro le riserva un regime di favore, in riferimento ai soggetti che dichiarano un reddito agrario solamente per opzione; infatti, alle società agricole ex D.Lgs. n. 99/2004, è precluso per espressa previsione normativa applicare il regime forfettario di cui all’articolo 56-bis, Tuir, relativo alle attività connesse non rientranti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c) Tuir (da ultimo vedasi il decreto 13 febbraio 2015) e a quelle consistenti nelle prestazioni si servizio.

Per la produzione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale il Legislatore prevede sempre, per poter dichiarare il reddito agrario, la verifica e il rispetto della prevalenza di utilizzo di prodotti provenienti dalle attività principali.

Di contra, tuttavia, il rispetto della prevalenza, in tal caso comporta sempre una tassazione catastale e mai forfettaria.