23 Gennaio 2016

Essenzialità dei requisiti dell’agente notificatore

di Massimo Chiofalo
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L’art. 26 del D.p.r 602/73 rubricato «Notificazione delle cartelle di pagamento» al suo primo comma prescrive testualmente: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, da messi comunali o, dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento… omississ”.  Lo stesso articolo, al co. 6, fa un espresso rimando, per quanto non previsto nel decreto sulle riscossioni, all’art. 60 del D.p.r 600/73, il quale al suo primo comma prescrive: “Le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art. 137 e seguenti del c.p.c..

Facendo un esame esegetico delle norme richiamate, si ritiene, senza alcun dubbio, che all’istituto della notifica degli atti tributari devono applicarsi le rigide prescrizioni del codice di procedura civile.  

Nello specifico, sorge qualche perplessità, sul fatto che il concessionario della riscossione possa notificare le cartelle di pagamento, in maniera irrituale e direttamente con l’ausilio anche del servizio postale, senza la presenza dei soggetti abilitati, in quanto com’è ben noto, le cartelle di pagamento diventano atti di precetto in forza dei quali è possibile aggredire il patrimonio del destinatario.

La spedizione per il tramite del servizio postale, rispetto all’attività di notifica ed alla funzione di quest’ultima, presenta differenze sostanziali che chiaramente lasciano titubanti gli operatori del settore sull’attuale posizione della giurisprudenza.

Preliminarmente, la notifica si differenza dalla spedizione in raccomandata, proprio per la presenza tra il mittente (notificante) ed il destinatario, di un soggetto, che in ottemperanza ai precetti del c.p.c., è individuato nell’ufficiale giudiziario, difatti l’art. 137 del c.p.c., titolato appunto “notificazione”, sancisce che: “Le notificazioni quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario (soggetto qualificato n.d.r.)”.

L’esame letterale delle sopraccitate norme porta a ritenere che gli atti tributari sostanziali vadano notificati e che l’attività di notifica venga svolta da soggetti qualificati, dotati di specifici requisiti di legge.

Sorge, dunque, un’ulteriore considerazione: la relata di notifica che accompagna gli atti tributari rappresenta un atto pubblico, avente fede privilegiata, ex art. 2700 del c.c., strumento, attraverso il quale, viene certificata tutta l’attività che il soggetto incaricato deve porre in essere, in rigoroso ossequio alla norma, con individuazione di luoghi, soggetti e persone idonee a ricevere l’atto da notificare, compresa la conformità dell’atto notificato all’originale del notificante.

Non può sicuramente redigere un atto pubblico qualunque incaricato al recapito. L’art. 148 c.p.c., infatti, prescrive: “L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto”.  Solo quest’ultimo, nella sua veste di pubblico ufficiale, può attestare fatti, circostanze e persone, che hanno interessato l’attività di notifica.

Orbene, il legislatore nell’elaborazione dell’art. 137 del c.p.c., nell’inciso “le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario …” ha avvertito la necessità di disciplinare in maniera specifica le notificazioni tributarie, tant’è che nella redazione del D.p.r. 602/73  e del D.p.r. 600/73 sono state previste due norme speciali in materia di notificazione, i già citati art. 26 del D.p.r. 602/73 e l’art. 60 del D.p.r. 600/73.

Nessuna delle predette norme, interpretate letteralmente, lascia dubbi sul fatto che, nell’attività di notificazione debba esserci sempre l’intervento dei soggetti abilitati ivi indicati, riconosciuti negli ufficiali della riscossione, messi comunali, agenti di polizia municipale.

Anche per le notifiche effettuate per il tramite del servizio postale, attraverso la raccomandata con avviso di ricevimento, la stessa norma specifica, sottolinea l’essenzialità della presenza di soggetti qualificati e terzi nel procedimento di notifica.

Si ritiene, inoltre, che anche la notifica diretta degli uffici possa desumersi dalla lettura delle norme, ove ne viene fatta specifica previsione; utile il richiamo all’art. 14 della L. 890/1982, il quale stabilisce che “la notificazione……può eseguirsi a mezzo della posta dagli uffici finanziari”; allo stesso modo l’art. 16 del D.Lgs., co. 3 del D.Lgs. 546/92, sancisce che “le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento”.

La legge 890/92, che disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse alle notificazione di atti giudiziari, all’art. 14, così recita: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente … omississ. Sono fatti salvi i disposti di cui all’art. 26, 45 e seguenti del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e 60 D.p.r. 600/73, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta”.

Non si condivide la posizione di una parte della giurisprudenza recente, la quale ritiene che, è ammessa la notifica diretta delle cartelle di pagamento, contrariamente ad una interpretazione letterale della legge che non prevede tale facoltà.

Si auspica, pertanto, un intervento autorevole e risolutivo del giudice di legittimità, affinché possa emergere una interpretazione autentica della questione al fine di ridare dignità giuridica all’istituto della notifica, distinguendolo nella forma, nella sostanza e negli effetti dal mero invio in raccomandazione postale.