Dogane e riscossione: esecutività dell’accertamento ultra tempestiva
di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIn materia di riscossione doganale, l’articolo 8 della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 dispone che le risorse proprie delle Comunità siano riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria. L’Istituzione dell’Unione ha affermato che il tempo impiegato tra la notifica dell’atto di accertamento e la notifica della cartella esattoriale, pur rientrando nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, non è risultata coerente con il quadro giuridico comunitario. Trattandosi, infatti, secondo la stessa istituzione, di crediti immediatamente applicabili, l’attività volta al recupero coattivo delle risorse proprie tradizionali deve essere improntata alla massima celerità ed efficienza, affinché non si rechi pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione europea. Le considerazioni citate emergono dal Provvedimento del 21/01/2013 n. 3204 dell’Agenzia delle Dogane, il quale interviene per quanto concerne l’articolo 9 comma 3-bis del D. L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.
Il comma 3-bis sopra citato stabilisce:
- l’esecutività degli accertamenti emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione, decorsi dieci giorni dalla notifica;
- il contenuto degli stessi, ovvero l’intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto e l’espresso avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli Agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
- le modalità con le quali l’Agente della riscossione rende noto al debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione ovverosia attraverso raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di accertamento.
Si noti che per risorse proprie tradizionali si intende ciò che è statuito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 e l’articolo 8 della stessa precisa che le risorse proprie delle Comunità sono riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria.
Pertanto l’Agente della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, procede all’espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Il comma 3 ter dispone inoltre: “ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Si rammenta inoltre, sempre con rinvio all’ambito dell’esecutività dell’accertamento, che il comma 3-bis dell’art. 68 del D.Lgs. 546/1992 dispone che il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell’Unione europea in materia.