Azzeramento e ricostituzione “conservativa” del capitale sociale
di Fabio LanduzziNella pratica professionale si può non di rado incontrare il caso di Srl che, per effetto di perdite che hanno portato il loro patrimonio netto ad assumere un valore negativo, e quindi verificandosi la necessità di azzerarne il capitale sociale per provvedere poi alla ricostituzione, presentano nel proprio attivo patrimoniale dei plusvalori contabilmente inespressi; può essere il caso di un avviamento, di altri elementi intangibili (marchi, brevetti, ecc.) o semplicemente di valori correnti di taluni assets dell’impresa maggiori rispetto a quelli contabili (si pensi al caso di immobili che sono stati oggetto di riscatto da precedenti contratti di leasing finanziario, o di cespiti interamente ammortizzati ma aventi un reale valore positivo). Si tratta, in altri termini, di situazioni in cui a fronte di un patrimonio netto contabile negativo si riscontra un patrimonio netto reale positivo dell’impresa.
È quindi evidente che in una simile fattispecie, se da una parte è vero che la perdita sofferta dalla società ha eroso il suo capitale sociale nominale rendendo quindi indifferibile un intervento dei soci onde evitare lo scioglimento anticipato della stessa, dall’altra parte è altrettanto chiaro che se il capitale venisse azzerato e poi offerto in sottoscrizione a tutti i soci – sia quelli preesistenti e sia quelli nuovi entranti – a parità di condizioni, si potrebbe realizzare un effetto iniquo che, in un Orientamento societario di recente pubblicazione, il Notariato del Triveneto definisce come un “esproprio di plusvalori latenti insiti nelle partecipazioni di quei soci che non possono o non vogliono esercitare integralmente il diritto di sottoscrizione / opzione sul deliberato aumento”.
Che fare quindi per poter contemperare queste due esigenze – ricostituire il capitale eroso da perdite e conservare le partecipazioni dei soci pregressi – entrambe legittime ma apparentemente contrapposte?
Come anticipato, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha pubblicato nel mese di settembre 2015 alcuni nuovi “Orientamenti in materia di atti societari”.
Uno di questi Orientamenti – precisamente quello rubricato al numero I.G.49 – affronta proprio il caso dell’operazione di azzeramento del capitale sociale di una Srl dovuto a perdite maturate per un ammontare tale da eroderne la sua interezza, seguito dalla sua ricostituzione. La particolarità del caso affrontato e risolto positivamente dall’Orientamento notarile è rappresentata dalla circostanza che siffatta operazione non avviene mediante il consueto annullamento delle partecipazioni sociali preesistenti, bensì conservandone la sussistenza anche senza un intervento dei rispettivi soci nella ricostituzione del capitale stesso.
Secondo l’Orientamento notarile I.G.49 è cioè possibile offrire ai nuovi soci sottoscrittori solo una parte delle partecipazioni, ossia un ammontare di quote di partecipazione aventi un valore nominale implicito inferiore nella sua totalità a quello dell’aumento deliberato.
Si consideri il seguente esempio: una Srl ha un capitale sociale di 10.000 Euro, non ha riserve iscritte nel patrimonio netto, ed ha subito perdite per 10.000 Euro; i soci preesistenti non hanno possibilità di versare alcunché per la ricostituzione del capitale sociale, mentre vi sono nuovi sottoscrittori disponibili ad entrare in maggioranza nella società. Si può quindi procedere ad azzerare il capitale sociale annullando le perdite sofferte, ed a deliberare poi la sua ricostituzione ad Euro 10.000 offrendo però in sottoscrizione ai nuovi soci entranti – a fronte di un versamento di 10.000 Euro – delle quote di partecipazione che, esemplificando, rappresentino il 60% della società (e non il 100%) e che quindi hanno un valore nominale implicito di 6.000 Euro. I soci preesistenti, quindi, senza versare neppure un Euro e senza partecipare alla ricostituzione del capitale sociale, conservano la titolarità di una quota di partecipazione pari al 40% del capitale sociale della Srl.
Tale possibilità, a parere del Notariato del Triveneto, discende dalla scelta stessa operata dal Legislatore in relazione allo scioglimento di qualsiasi necessario legame fra la quota di partecipazione al capitale e la quota di conferimento del socio, essendo infatti consentito nelle Srl assegnare partecipazioni sociali in modo non proporzionale al conferimento effettuato dal socio. E nulla osterebbe allora al fatto che questa facoltà venisse applicata anche alla particolare fattispecie dell’aumento del capitale sociale conseguente al suo annullamento a causa di perdite.