Il punto sul reverse charge nelle cessioni di oro
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLe disposizioni IVA riguardanti l’oro si distinguono innanzitutto in base alle qualità possedute dallo stesso, ovverosia se questo appartiene alla categoria dell’oro da “investimento”, consistente in lingotti e/o placchette con un peso superiore a un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d’oro pari o superiori a 900 millesimi coniate dopo il 1800, con determinate caratteristiche, oppure a quella dell’oro “diverso da quello da investimento” o “industriale”, consistente in materiali d’oro in forma diversa e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi destinati in ogni caso alla lavorazione industriale.
Più nello specifico, secondo la risoluzione 92/E/2013, si possono configurare queste situazioni:
- nel caso di cessioni di oro da “investimento” si applica il regime di esenzione dall’imposta, ai sensi dell’articolo 10, n. 11), del DPR 633/1972, con possibilità di opzione per l’imponibilità. In caso di opzione, l’imposta è assolta secondo il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma quinto, da parte di coloro che “producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento”;
- nel caso di cessioni di oro industriale effettuate a favore di soggetti passivi si applica il regime di imponibilità, con assolvimento dell’imposta mediante reverse charge;
- nel caso di cessioni di prodotti d’oro finiti, quali gioielli o altri prodotti da inserire in quanto tali nel circuito commerciale, si applica il regime di imponibilità con assolvimento dell’imposta secondo le regole ordinarie, ovvero con applicazione del regime del margine nel caso in cui il bene sia usato e sia stato ceduto da un privato.
In merito all’applicazione del reverse charge alle cessioni di oro, il documento di prassi sopra citato stabilisce che: “un bene risulta destinato ‘per vocazione’ ad un processo intermedio di lavorazione non solo qualora sia inidoneo oggettivamente ad essere inserito nel circuito commerciale, perché rotto o difettoso (come nel caso dei rottami), ma anche ogni qual volta – pur essendo un monile sano e non definibile in senso stretto come ‘rottame’ – sia ceduto ad un operatore che effettua su di esso l’attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo prezioso e lo lavora alla stregua di oro industriale”.
Secondo il documento di prassi citato, per l’applicazione del reverse charge, ciò che rileva è il concreto reinserimento di tali beni nel processo di lavorazione industriale e non solo la scelta in ordine all’effettuazione di tale azione. La condizione necessaria risulta essere quindi il reale svolgimento dell’attività di fusione e trasformazione industriale del metallo.
Sul punto si ritiene opportuno prendere a riferimento la sentenza 2058/2015 della CTR della Puglia che, nel considerare il reverse charge quale strumento “anti-frode”, in quanto meccanismo finalizzato a contrastare il fenomeno della frode fiscale in particolari settori ritenuti ad alto rischio di evasione, precisa che la fattura è emessa dal cedente, ma senza addebito d’imposta, la quale deve essere applicata dall’acquirente; in tal modo, il debitore d’imposta è soltanto il cessionario/committente, anziché il prestatore/cedente.
La pronuncia ritiene che, ai fini dell’applicazione del cosiddetto regime del “reverse charge” di cui al richiamato art. 17, occorra valorizzare non già il momento dell’acquisto, bensì quello di cessione di materiale d’oro, giacché a questo fa riferimento, il più volte richiamato dalla stessa sentenza, art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972. Occorre, cioè aver riguardo alla destinazione finale dell’oggetto venduto, indipendentemente dalla sua natura di oro usato, semilavorato o dalla sua esatta qualificazione merceologica, nonché all’attività del soggetto cessionario, che deve essere esclusivamente finalizzata al processo di fusione e affinazione chimica del materiale prezioso e non anche alla commercializzazione dell’usato.