Entro il 31.12 la richiesta di ritenuta ridotta sulle provvigioni 2016
di Federica FurlaniL’art. 25 bis Dpr 600/1973 dispone che i soggetti di cui all’art. 23, co. 1 (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, etc) che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare, con obbligo di rivalsa, all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (23%).
Tale ritenuta si applica “in via ordinaria sul 50% della provvigioni corrisposte”; tuttavia se i percipienti dichiarano ai loro committenti/preponenti/mandanti, che nell’esercizio delle loro attività, si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta va commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.
Il DM 16 aprile 1983 definisce i soggetti da considerare dipendenti e terzi. Sono “dipendenti” coloro che si considerano tali secondo le norme della legislazione del lavoro ovvero coloro che prestano la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni.
Si considerano “terzi” coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, quali i subagenti, i mediatori, i procacciatori di affari, i produttori e figure similari, i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività commerciale svolta nell’ambito dell’impresa, nonché gli associati in partecipazione quando il loro rapporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
La via continuativa prescinde dal numero dei dipendenti/terzi ma deve dar luogo a prestazioni per la prevalente parte dell’anno, oppure del minore periodo in cui l’attività è svolta, anche se l’attività dei dipendenti o dei terzi non è resa dalle stesse persone.
Se il percipiente (agente) si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità sussiste qualora il percipiente sostenga nel periodo d’imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.
Per poter godere dell’applicazione della ritenuta ridotta, che resta pur sempre una facoltà, l’agente deve inviare ai propri committenti un’apposita dichiarazione in carta semplice entro il 31 dicembre con effetto per l’anno successivo, che può assumere la forma del fac-simile sotto riportato, da inviare tramite raccomandata A/R.
Il decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) all’art. 27 ha apportato delle modifiche al comma 7 dell’art. 25 bis per quanto concerne le regole per la comunicazione, prevedendo che la dichiarazione di cui sopra ha validità fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
Per quanto riguarda le modalità di invio, con la Circolare 31/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha precisato possa avvenire anche tramite PEC.
Il termine del 31 dicembre viene derogato nei seguenti casi:
- per nuovi contratti di agenzia → la richiesta di applicazione della ritenuta ridotta deve essere effettuata entro 15 giorni dalla stipula;
- in caso di variazioni (eventi che possono determinare la riduzione della base imponibile – es. assunzione dei dipendenti, o che fanno venire meno le condizioni – es. licenziamento dei dipendenti) → entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento;
- in caso di prestazioni occasionali (non continuative) → entro l’emissione della fattura e comunque prima del pagamento.
Fac-simile richiesta di ritenute in forma ridotta
Dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni
Agente/intermediario
(nome, cognome, indirizzo, CF, P.Iva, …)
Committente
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Il sottoscritto (intermediario) ____________________________________ con la presente dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della ritenuta d’acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, stante l’utilizzo in via continuativa dell’opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell’attività di intermediazione __________.
Il sottoscritto chiede pertanto che, ai sensi dell’art. 25-bis Dpr 600/1973, la ritenuta d’acconto con l’aliquota del 23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l’intesa che verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d’anno che facciano decadere da tale beneficio.
Luogo e data _____________________ firma ________________________