16 Dicembre 2015

Indicazioni operative per gli interpelli antielusivi

di Laura Mazzola
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L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 104/E di ieri, ha affrontato le richieste di chiarimenti pervenute sulla gestione delle istanze di interpello antielusivo alla luce delle novità introdotte dai seguenti Provvedimenti:

  • Il D.Lgs. 128/2015 che, con effetto dal 1° ottobre 2015, ha introdotto una definizione di abuso del diritto e una nuova procedura di interpello antiabuso;
  • Il D.Lgs. 156/2015 che, con effetto dal prossimo 1° gennaio 2016, ha modificato l’intera disciplina degli interpelli tributari procedendo ad una sua uniformazione.

In particolare l’Agenzia delle entrate ha affrontato le criticità emerse in relazione alle disposizioni in materia di interpelli antielusivi/antiabuso presentate:

  • Entro il 1° settembre 2015 e fondate sull’articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973, ora abrogato, per le quali la risposta non sia stata ancora resa;
  • Nel periodo intercorrente tra il 2 settembre ed il 30 settembre 2015;
  • Nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2015.

Per le istanze presentate entro il 1° settembre, fondate sull’articolo 37-bis del D.P.R. poi abrogato dal 2 settembre, l’Amministrazione finanziaria ha dichiarato di impegnarsi a rendere il proprio parere limitatamente alla richiesta applicazione dell’articolo 37-bis citato. Tali istanze, infatti, possono risultare prive degli elementi indispensabili per una complessiva valutazione antiabusiva della fattispecie rappresentata. Le medesime istanze saranno trattate in applicazione delle regole procedurali di istruttoria delle istanze vigenti al momento di presentazione. Pertanto, il termine di 120 giorni per la risposta non è da considerarsi perentorio, ferma restando la possibilità del contribuente di diffidare l’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, decorsi ulteriori 60 giorni dalla diffida, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente stesso.

Per le istanze presentate nel periodo intercorrente tra il 2 settembre ed il 30 settembre 2015, a causa del disallineamento temporale tra le disposizioni (abrogazione dell’articolo 37-bis ed entrata in vigore dell’articolo 10-bis del D.Lgs. 128/2015) non è possibile procedere ad un’analisi delle fattispecie rappresentate negli interpelli antielusivi presentati in assenza di un qualsiasi parametro normativo di riferimento. Tuttavia, nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle entrate si è impegnata a segnalare la circostanza al contribuente invitandolo a presentare una nuova istanza di interpello, senza necessità di allegare i documenti eventualmente già trasmessi. Se il contribuente aderisce all’invito, presentando una nuova istanza entro 60 giorni dalla ricezione dell’invito stesso e sempre con riguardo alla medesima fattispecie rappresentata nella precedente, non sarà contestata l’eventuale non preventività della nuova istanza.

Infine per le istanze presentate nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2015, il contribuente deve presentare l’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 5, del D.Lgs. 128/2015, secondo la procedura e con gli effetti di cui all’articolo 11 della L. 212/2000 non essendo più possibile procedere ai sensi dell’articolo 21, comma 9, L. 413/1991. Nell’ipotesi, però, che il contribuente formuli, per mero errore materiale, un’istanza ai sensi dell’articolo 21, comma 9, citato, la stessa sarà comunque considerata ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 5.

Si evidenzia che l’istanza deve:

  • Contenere una compiuta descrizione della fattispecie su cui viene richiesto il parere;
  • Essere supportata da idonea documentazione;
  • Indicare il settore impositivo in relazione al quale il parere è richiesto;
  • Indicare le norme che il contribuente ritiene applicabili, comprese quelle ritenute passibili di abuso.

Nell’ipotesi in cui non risulti possibili desumere direttamente, o attraverso riferimenti normativi richiamati, il settore impositivo, l’istanza viene considerata inammissibile.

La risposta dell’Amministrazione finanziaria, in ogni caso, avrà effetti solo per il settore impositivo e le norme richiamate nell’istanza e nei limiti delle fattispecie rappresentate e delle richieste formulate.