Cosa rilevare contabilmente in caso di adeguamento agli studi di settore
di Viviana GrippoDiverse sono le scelte che si presentano al consulente d’azienda all’atto della redazione della dichiarazione dei redditi, in particolare in merito alla gestione degli studi di settore. Come sappiamo la migliore ipotesi è che lo studio di settore sia congruo e coerente, ma cosa fare se ciò non accadesse?
Sostanzialmente la scelta è duplice:
- non adeguarsi alle risultanze dello studio, o
- adeguarsi ad esse.
In caso di mancato adeguamento occorre ricordare che è possibile:
- compilare il campo note previsto nel modello studi nel quale comunicare situazioni specifiche che non emergono dalla compilazione generale dello studio;
- inviare all’Agenzia apposita comunicazione delle eventuali cause giustificative degli scostamenti.
In merito a tale opportunità occorre ricordare che l’Amministrazione finanziaria ha reso disponibile, con comunicato stampa del 27/11/2015, il software per la comunicazione delle eventuali cause giustificative degli scostamenti dagli studi di settore 2014 – UNICO 2015.
È possibile comunicare all’Agenzia le anomalie relative:
- alla congruità,
- alla coerenza,
- alla normalità economica,
- alle cause di esclusione o inapplicabilità.
Come appare chiaro tale comunicazione non è obbligatoria ma è una possibilità offerta dall’Agenzia di chiarire anticipatamente il verificarsi di quelle condizioni che potrebbero determinare un controllo.
Occorre ricordare, inoltre, che tale comunicazione non è necessaria per coloro che avessero già indicato le giustificazioni nel campo annotazioni del modello studi di settore di cui si è detto sopra. Inoltre, qualora si compilasse il campo note o si comunicassero le anomalie tramite apposito software sono comunque fatte salve tutte le possibilità di giustificazione dei motivi e di difesa in caso di accertamento e contenzioso.
L’altra scelta ipotizzata è l’adeguamento.
In tal caso occorre ricordare che la norma stabilisce che i maggiori ricavi dichiarati a tale fine devono essere annotati entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi nel registro iva delle fatture emesse o dei corrispettivi.
In particolare, la circolare 110/E del 21/05/1999 punto 6.4 prevede che: “Se i contribuenti effettuano l’adeguamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto devono, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, annotare i maggiori corrispettivi in un’apposita sezione del registro previsto dall’articolo 23 o dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Occorre quindi, per chi effettua l’adeguamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 10 comma10 legge 146/1998), annotare i maggiori corrispettivi in apposita sezione dei registri Iva di cui agli articoli 23 o 24 DPR 633/1972, ricordando che su tali ricavi è dovuta l’Iva determinata applicando l’aliquota media. Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito di adeguamento va effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Cosa fare dal punto di vista contabile?
Spesse volte nella contabilità dei soggetti adeguati sono riportate apposite scritture contabili per la rilevazione di detta casistica. In particolare, con tali registrazioni si rilevano i maggiori ricavi sulla base di una fattura appositamente emessa e fuori campo Iva. La scrittura apparirebbe come segue (si suppongano maggiori ricavi per euro 1.000 e maggiore Iva per euro 220):
Maggiori ricavi (sp) a Maggiori ricavi (ce) 1.000,00
Il conto maggiori ricavi di stato patrimoniale rappresenta un cliente fittizio e il medesimo conto di conto economico rappresenta un ricavo fittizio; con tale scrittura il maggiore ricavo viene riportato sul registro Iva ma non tra le operazioni imponibili. A tale scrittura segue un giroconto per l’azzeramento dei conti.
Ad avviso di chi scrive le scritture di cui sopra non sono necessarie e non vanno effettuate, è sufficiente per adeguarsi al dettato normativo effettuare solo l’annotazione dei maggiori corrispettivi in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 633/1972, anche a penna.
Si dovrà invece rilevare, ai fini Iva, una delle successive situazioni:
- la maggior Iva che è stata realmente pagata e quindi si rileva l’uscita dalla banca con contropartita un costo non deducibile:
Iva da adeguamento non deducibile (ce) a Banca c/c 220,00
- la maggiore Iva è stata versata tramite compensazione, se si suppone che la compensazione avvenga con altro credito Iva esistente, si rileva la diminuzione del credito verso l’erario e un costo non deducibile:
Iva da adeguamento non deducibile (ce) a Erario c/iva 220,00
Il codice tributo per il versamento dell’Iva da adeguamento è il 6494.