9 Dicembre 2015

Trattamento fiscale dei rimborsi spese dei professionisti

di Federica Furlani
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Accade spesso che i lavoratori autonomi, nello svolgimento dell’attività professionale o artistica, si trovino nella necessità di sostenere delle spese che devono poi essere rimborsate dal committente, o quest’ultimo, in alternativa, si fa carico sin dall’origine delle suddette spese.

Nell’analizzare il trattamento fiscale dei rimborsi spese nei confronti dei professionisti è necessario prima di tutto distinguere tra:

  • spese di vitto e alloggio;
  • altre spese.

Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio, la normativa è stata radicalmente modificata a decorrere dal 1° gennaio 2015 ad opera dell’articolo 10 del D.Lgs. 175/2014.

In particolare è necessario distinguere tra spese di vitto e alloggio fatturate direttamente dal committente e spese di vitto e alloggio fatturate dal terzo al professionista.

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente e a questi direttamente fatturate non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Vi è pertanto la completa irrilevanza dei valori relativi alle spese di vitto e alloggio acquistate dal committente di cui il professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione: non costituiscono compensi in natura e non partecipano pertanto alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo.

Di conseguenza il committente riceverà la fattura da chi ha effettuato il servizio alberghiero e/o di ristorazione, con indicazione del professionista che ha fruito del servizio, e dedurrà il relativo costo secondo le regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa).

La funzione della spesa è a tutti gli effetti assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario: di conseguenza la deducibilità delle spese di vitto e alloggio al 75% (articolo 109, comma 5, o articolo 54, comma 5 Tuir) non opera per il committente nel caso di specie.

Ciò è vero sempre che sia dimostrabile:

  • l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente;
  • l’effettività della stessa;

e dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.

Tale disciplina si applica solo alle spese di vitto e alloggio acquistate direttamente dal committente per cui sono escluse le prestazioni acquistate dal professionista e poi riaddebitate in fattura per essere rimborsate e le prestazioni diverse, quali quelle di trasporto, anche se direttamente acquistate dal committente.

Pertanto le spese di vitto e alloggio fatturate dal terzo al professionista, se trattasi di spese inerenti alla prestazione professionale, che quindi devono essere sostenute per eseguire l’incarico commissionato, saranno considerate a tutti gli effetti compenso per il professionista, da riaddebitare in fattura al committente.

Il relativo costo sarà poi deducibile dal professionista con il doppio limite previsto dall’articolo 54, comma 5, Tuir: in misura del 2% fino al valore del 75% del relativo importo.