D.Lgs. 139/2015: soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato
di Federica FurlaniIl D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, di attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE, ha apportato modifiche non solo in tema di bilancio d’esercizio, trattate in precedenti interventi, ma anche in tema di bilancio consolidato.
Ricordiamo che le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data (bilancio 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
In particolare l’articolo 7 D.Lgs. 139/2015 ha introdotto modifiche al D.Lgs. 127/1991 in materia di redazione del bilancio consolidato, con riferimento:
- ai soggetti tenuti a predisporre il bilancio consolidato, modificando casi di esonero ed esclusione;
- alla composizione e alle modalità di redazione del bilancio consolidato;
- al contenuto della nota integrativa.
Per quanto riguarda i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, viene previsto un incremento delle soglie quantitative al di sotto delle quali non sussiste l’obbligo indicato, riducendo pertanto il numero dei soggetti obbligati.
Il nuovo articolo 27, primo comma, D.Lgs. 127/1991 prevede che, dal 2016, non sono tenute a predisporre il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- 20 milioni di euro del totale dell’attivo dello stato patrimoniale (in precedenza 17,5 milioni di euro);
- 40 milioni di euro del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (in precedenza 35 milioni di euro);
- 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio (importo invariato).
Prima della pubblicazione del D.Lgs. 139/2015, a prescindere dal superamento delle soglie quantitative di cui sopra, l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sussisteva comunque se la controllante o una delle imprese controllate aveva emesso titoli quotati in Borsa.
Dal 1° gennaio 2016 il secondo comma dell’articolo 27 D.Lgs. 127/1991 viene sostituito dal seguente: “L’esonero previsto dal comma precedente non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interessi pubblico ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.
L’obbligo pertanto sussisterà comunque per i seguenti enti di interesse pubblico:
- società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- banche;
- imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private;
- società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- società di gestione dei mercati regolamentati;
- società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- società di intermediazione mobiliare;
- le società di gestione del risparmio;
- le società di investimento a capitale variabile;
- gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli intermediari finanziari di cui all’articolo 107 del TUB.
È inoltre prevista una nuova ipotesi di esonero nel caso in cui la controllante detenga partecipazioni di controllo esclusivamente di imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi del nuovo articolo 28 D.Lgs. 127/1991, ovvero:
- la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
- l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;
- in casi eccezionali (parole aggiunte dall’articolo 7, secondo comma, D.Lgs. 139/2015), non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni alla redazione del bilancio consolidato;
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.