Le attestazioni scritte nel lavoro di revisione contabile
di Fabio LanduzziIl Principio di revisione ISA Italia 580 tratta della responsabilità del revisore nell’acquisire le attestazioni scritte della direzione e, quando ritenuto appropriato, dei responsabili dell’attività di governance della società.
Le attestazioni della direzione sono una procedura con cui il revisore chiede al legale rappresentante della società, o comunque ad un soggetto che ha un appropriato livello di responsabilità sul bilancio e una conoscenza dei temi in discussione, alcune specifiche informazioni e conferme seguendo uno standard scritto. Si tratta di informazioni che riguardano il periodo coperto dal bilancio oggetto di revisione, ma che includono anche gli eventi successivi al bilancio stesso, fino alla data della relazione del revisore; infatti, l’attestazione scritta dovrebbe avere la medesima data della relazione del revisore.
Il revisore deve quindi richiedere alla direzione di fornire attestazione scritta sul fatto che:
- Essa ha adempiuto agli obblighi di redazione del bilancio in conformità al quadro normativo di riferimento;
- Ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti consentendone l’accesso;
- Tutte le operazioni sono state registrate e sono riflesse nel bilancio.
Le attestazioni della direzione sono infatti da annoverare tra gli elementi probativi del processo di revisione, anche se da sole non possono essere trattate come evidenze sufficienti e appropriate sugli aspetti cui si riferiscono. Non possono cioè sostituire altri elementi probativi che devono essere acquisiti con altre procedure di revisione.
Come indicato al par. A26 delle Linee Guida del Principio ISA Italia 580, se il revisore conclude che le attestazioni scritte non sono attendibili oppure se la direzione non ritiene di firmarle, il revisore non può concludere di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati.
Tale carenza del processo di revisione è ritenuta pervasiva, e quindi non si limita a interessare singoli elementi, conti o voci del bilancio. Il Principio di revisione richiede in tali circostanze al revisore di dichiarare nella relazione di revisione l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.
Il Principio di revisione esamina anche il caso limite in cui le attestazioni fornite dalla direzione siano contraddette dai risultati di altre procedure. In questi casi, il revisore deve approfondire la circostanza e considerare più in generale l’affidabilità delle attestazioni ottenute sul tema specifico o anche nel loro complesso.
Il Principio di revisione indica inoltre che il revisore deve richiedere alla direzione un’attestazione scritta se essa ritenga che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per il bilancio nel suo complesso. Proprio per documentare tale passaggio, un riepilogo di tali errori non corretti deve essere incluso nell’attestazione scritta oppure allegato ad essa. In sostanza, la lettera di attestazione dovrebbe includere una sorta di presa d’atto da parte della direzione di tutti gli errori identificati dal revisore, diversi da quelli chiaramente trascurabili o sotto soglia, che comunque non sono riportati nella relazione finale sul bilancio non essendo così significativi.
L’Appendice del Principio di revisione ISA Italia 580 contiene un esempio di Lettera di attestazione scritta.
Peraltro, un utile standard di riferimento nella prassi professionale, è sempre stato rappresentato dal modello di attestazione scritta riportato nel Documento di ricerca Assirevi n. 167.