26 Novembre 2015

Le attestazioni scritte nel lavoro di revisione contabile

di Fabio Landuzzi
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Il Principio di revisione ISA Italia 580 tratta della responsabilità del revisore nell’acquisire le attestazioni scritte della direzione e, quando ritenuto appropriato, dei responsabili dell’attività di governance della società.

Le attestazioni della direzione sono una procedura con cui il revisore chiede al legale rappresentante della società, o comunque ad un soggetto che ha un appropriato livello di responsabilità sul bilancio e una conoscenza dei temi in discussione, alcune specifiche infor­mazioni e conferme seguendo uno standard scritto. Si tratta di informazioni che riguardano il periodo coper­to dal bilancio oggetto di revisione, ma che includono anche gli eventi successivi al bilancio stes­so, fino alla data della relazione del revisore; infatti, l’attestazione scritta dovrebbe avere la medesima data della relazione del revisore.

Il revisore deve quindi richiedere alla direzione di fornire attestazione scritta sul fatto che:

  • Essa ha adempiuto agli obblighi di redazione del bilancio in conformità al quadro normativo di riferimento;
  • Ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti consentendone l’accesso;
  • Tutte le operazioni sono state registrate e sono riflesse nel bilancio.

Le attestazioni della direzione sono infatti da annoverare tra gli elementi proba­tivi del processo di revisione, anche se da sole non possono essere trattate come evidenze sufficienti e appropriate sugli aspetti cui si riferiscono. Non pos­sono cioè sostituire altri elementi probativi che devono essere acquisiti con altre procedure di revisione.

Come indicato al par. A26 delle Linee Guida del Principio ISA Italia 580, se il revisore con­clude che le attestazioni scritte non sono attendibili oppure se la direzione non ritiene di fir­marle, il revisore non può concludere di aver acquisi­to elementi probativi sufficienti e appropriati.

Tale carenza del processo di revisione è ritenuta per­vasiva, e quindi non si limita a interessare singoli elementi, conti o voci del bilancio. Il Principio di re­visione richiede in tali cir­costanze al revisore di dichiarare nella relazione di revisione l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Il Principio di revisione esamina anche il caso limi­te in cui le attestazioni fornite dalla direzione siano contraddette dai risultati di altre procedure. In que­sti casi, il revisore deve approfondire la circostanza e considerare più in generale l’affidabilità delle atte­stazioni ottenute sul tema specifico o anche nel loro complesso.

Il Principio di revisione indica inoltre che il revisore deve richiedere alla direzione un’attestazione scritta se essa ritenga che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per il bi­lancio nel suo complesso. Proprio per documentare tale passaggio, un riepilogo di tali errori non corretti deve essere incluso nell’attestazione scritta oppure allegato ad essa. In sostanza, la lettera di attestazione dovrebbe includere una sorta di presa d’atto da parte del­la direzione di tutti gli errori identificati dal re­visore, diversi da quelli chiaramente trascurabili o sotto soglia, che comunque non sono riportati nella relazione finale sul bilancio non essendo così significativi.

L’Appendice del Principio di revisione ISA Italia 580 contiene un esempio di Lettera di attestazione scritta.

Peraltro, un utile standard di riferimento nella prassi professionale, è sempre stato rappresentato dal modello di attestazione scritta riportato nel Documento di ricerca Assirevi n. 167.