Il mancato versamento della TASI
di Leonardo PietrobonPer effetto di quanto stabilito dall’articolo 9, comma 3 D.Lgs. n. 23/2011 la Tasi deve essere versata in due rate di pari importo (50% ciascuna) alle seguenti scadenze fisse, quali:
- la prima rata di acconto, entro il 16.6;
- e la seconda rata a saldo, entro il 16.12.
Di conseguenza, superate tali scadenze, al pari di ogni altro tributo si realizza la condizione di omesso versamento per la quale è applicabile lo specifico regime sanzionatorio.
Sotto il profilo operativo il versamento viene effettuato assumendo a riferimento rispettivamente le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2014, per la prima rata, e le aliquote e detrazioni previste per il 2015 dalla delibera comunale pubblicata sul sito Internet del MEF entro il 28.10.2015, per la seconda rata. Per quanto riguarda le delibere comunali di riferimento, l’articolo 1, comma 688, Legge di Stabilità 2014 dispone che i Comuni sono tenuti a inviare al MEF le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché il regolamento Tasi “entro il 21.10 dello stesso anno”. Lo stesso riferimento normativo, prevede, che tali delibere devono essere pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10 dell’anno di riferimento, stabilendo, inoltre che, in caso di mancata pubblicazione, la Tasi va calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente.
Ancora, sotto il profilo generale, si ricorda che il presupposto impositivo della Tasi è rappresentato dal possesso e/o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini Imu. Risultano, invece, esclusi in ogni caso le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali.
Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, ossia l’ammontare della Tasi dovuta, si ricorda che, seguendo la c.d. “regola generale”, la stessa è determinata applicando alla base imponibile Imu l’aliquota prevista per la tipologia di immobile preso a riferimento e considerando le eventuali detrazioni previste dalla delibera comunale, come nel caso dell’abitazione principale. L’importo così determinato, va rapportato al periodo e alla percentuale di possesso.
Per quanto concerne il versamento della Tasi, lo stesso deve essere effettuato con le modalità previste per il versamento per l’Imu. In altri termini, quindi, il versamento deve essere effettuato tramite:
a) modello F24, utilizzando specifici codici tributi a seconda della tipologia di immobile a cui si riferisce il versamento. I codici tributo a cui si fa riferimento sono rispettivamente:
- 3958 per il versamento riferito all’abitazione principale e delle relative pertinenze;
- 3959 per il versamento riferito ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960 per il versamento riferito alle aree fabbricabili;
- 3961 per il versamento riferito ad altri fabbricati.
b) bollettino di c/c postale, approvato con il D.M. 23.5.2014, che può essere presentato in forma cartacea ovvero utilizzando il canale telematico di Poste spa.
Sotto il profilo sanzionatorio, si ricorda che in caso di omesso e/o tardivo versamento è applicabile la sanzione del 30%.
Di conseguenza, i contribuenti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, alla scadenza del 16.6.2015, o non eseguono, alla data del 16.12.2015 i versamenti in acconto sono soggetti a sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
È comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso per la regolarizzazione della violazione tenendo presente le novità in vigore dal 2015.
Con riferimento all’applicazione del riduzione della sanzione nella misura pari ad 1/9, di cui alla lettera a-bis) dell’articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997, l’Agenzia delle entrate, con la C.M. n. 9/E/2015, ha chiarito che la previsione introdotta con la lettera a-bis) trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia stessa. Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione anche i tributi locali e regionali.
Nella circolare è aggiunto, altresì, che “diversamente, le violazioni derivanti dall’omissione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione – quali, ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali – non sono commesse mediante la dichiarazione in quanto, rispetto a questa, mantengono una propria autonomia. Sebbene, infatti, il loro ammontare sia determinato nella dichiarazione – o determinabile per quanto concerne alcuni tributi locali e regionali, quali ad esempio l’IMU e la TASI – le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento. Per tali violazioni, pertanto, il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis) decorre da tale momento e non dal termine per la presentazione della dichiarazione”.
In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 165, L. n. 296/2006, per quanto riguarda i tributi locali “la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento”. Nel caso in cui il Comune non delibera si applica il tasso di interesse legale.
In caso di versamento superiore al dovuto si ricorda che, in linea generale, l’articolo 1, comma 724, L 23.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) prevede la possibilità di presentare istanza di rimborso al Comune. Su tale questione, si fa presente che alcuni Comuni (non tutti) riconoscono la possibilità di utilizzare l’eccedenza di versamento in compensazione.