L’applicabilità dell’imposta di registro sugli atti giudiziari
di Laura MazzolaL’Agenzia delle entrate, rispondendo a delle istanze, ha chiarito ieri la corretta tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di atti giudiziari emessi a conclusione di procedimenti instaurati, tra una pluralità di soggetti, per la tutela di un diritto loro spettante nei confronti di un’Amministrazione dello Stato.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 95/E/2015, ha chiarito:
- La misura dell’imposta nell’ipotesi di registrazione della sentenza, da parte del cancelliere, con prenotazione a debito, ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 131/1986;
- La responsabilità personale del singolo attore verso il pagamento dell’imposta, pur in presenza di litisconsorzio facoltativo.
In riferimento al primo punto è stato chiarito che, in merito alle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’Amministrazione dello Stato, la previsione di cui all’articolo 59, primo comma lett. a), D.P.R. 131/1986 stabilisce la registrazione a debito, ovvero senza pagamento dell’imposta.
In particolare, le spese prenotate a debito, ai sensi dell’articolo 158, terzo comma, D.P.R. 115/2002, sono recuperate dall’Amministrazione, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore, insieme alle altre spese anticipate.
Inoltre, il successivo articolo 159 stabilisce che, se la registrazione è chiesta dall’Amministrazione, l’imposta è prenotata a debito per la metà, ovvero per la quota di compensazione, ed è pagata per differenza dall’altra parte; diversamente, se la registrazione non è chiesta dall’Amministrazione ma dalla parte privata, l’imposta della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.
Pertanto, nell’ipotesi di procedimenti che si concludono con la compensazione delle spese giudiziarie, nei quali è parte un’Amministrazione dello Stato, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà, ovvero per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta deve essere corrisposto dall’altra parte processuale.
Il principio deve trovare applicazione, ha affermato ieri l’Agenzia delle entrate, anche nell’ipotesi in cui sia il cancelliere ad effettuare la richiesta di registrazione.
Qualora la parte privata non provveda al pagamento della quota di imposta di sua competenza, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate è tenuto alla notifica dei relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati.
In riferimento al secondo punto è stato affrontato il quesito relativo all’applicabilità o meno della solidarietà passiva dell’imposta di registro nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dove attori diversi dallo Stato posseggono rapporti giuridici autonomi e distinti rispetto a quello degli altri attori.
Come evidenziato, nel caso di specie, siamo in presenza di un procedimento in cui ciascuno degli attori agisce in giudizio a tutela di un rapporto giuridico autonomo e distinto rispetto a quello proprio degli altri attori, ancorché accomunati dalla medesima causa.
Tale questione era già stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, nelle sentenze n. 11149/2006 e n. 4805/2011, la quale ha affermato che, in caso di litisconsorzio facoltativo “permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contradditori”. In particolare, l’imposta di registro, aveva evidenziato la Corte di Cassazione, non colpisce l’atto ma il rapporto in esso racchiuso.
L’Agenzia delle entrate, allineandosi con quanto affermato dalla giurisprudenza citata, ritiene che nella fattispecie dove ciascun soggetto agisca per la tutela di un autonomo diritto e le statuizioni della sentenza si riferiscano distintamente a ciascun rapporto giuridico, ogni attore privato è responsabile del pagamento dell’imposta relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica.
Pertanto, l’imposta di registro deve essere liquidata pro-quota nei confronti di ciascun attore in ragione del rapporto giuridico.
Infine, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come superata la Risoluzione n. 450/E/2008 nel frammento in cui afferma che, se la parte privata non si attiva spontaneamente per il pagamento della quota dell’imposta, la registrazione della sentenza è sospesa.
Difatti, ai sensi dell’articolo 60 D.P.R. 131/1986, l’ufficio deve procedere comunque alla registrazione della sentenza.