La responsabilità negli enti associativi? Prima parte
di Guido MartinelliMarilisa RogolinoIl profilo della responsabilità civile delle associazioni (con o senza personalità giuridica) si presta ad una valutazione articolata e complessa. Ciò dipende dalla pluralità di rapporti intersoggettivi che il normale svolgimento dell’attività associativa porta ad instaurare sia all’interno della struttura, tra i singoli componenti dell’associazione, sia all’esterno della stessa, nell’ambito dei frequenti rapporti con i terzi.
La valutazione delle molteplici situazioni riconducibili alla concreta operatività dell’associazione ed alla fitta trama di rapporti che ne derivano consente, pertanto, di delineare distinte ipotesi di responsabilità, configurabili a vario titolo.
Per quanto concerne la responsabilità civile, si distingue tra responsabilità extracontrattuale discendente dalla commissione di un fatto illecito e responsabilità contrattuale conseguente alla violazione di un obbligo contrattuale; nell’uno e nell’altro caso, la conseguenza che deriva dall’accertamento della responsabilità è il risarcimento del danno che rappresenta la sanzione (o quanto meno la reazione) approntata dall’ordinamento a tutela del danneggiato.
Con specifico riferimento alla responsabilità extracontrattuale, va aggiunto che il fatto illecito può integrare gli estremi di un reato: così, per esempio, l’omicidio doloso o colposo, le lesioni personali dolose o colpose, il danneggiamento (che però costituisce reato solo se doloso), la diffamazione, ecc. Si viene così a determinare una possibile sovrapposizione, in relazione a determinati eventi lesivi, tra la responsabilità civile, consistente nell’obbligazione di risarcire il danno, e la responsabilità penale, consistente nell’assoggettamento alla pena detentiva (reclusione o arresto) o pecuniaria (multa o ammenda).
E’ possibile configurare, accanto alla consueta responsabilità diretta del danneggiante (articolo 2043 codice civile colui che ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno), anche una responsabilità indiretta (articoli 2047, 2048 e 2049 codice civile) dove a rispondere del danno è chiamato un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto che lo ha cagionato (non a caso si parla di responsabilità per fatto illecito altrui). Inoltre l’ordinamento giuridico configura una particolare area della responsabilità per illecito civile: quella della responsabilità oggettiva (che prescinde, cioè dal dolo o dalla colpa di chi ha commesso il fatto), la quale costituisce una categoria in via di progressiva espansione, data l’esigenza, particolarmente avvertita nella moderna civiltà industriale, di prevedere comunque il risarcimento del danno cagionato nello svolgimento di attività intrinsecamente pericolose.
Responsabilità contrattuale
Una forma di responsabilità civile ascrivibile in via diretta alle associazioni è la responsabilità contrattuale, ossia quella fondata sull’inadempimento di un contratto.
Non v’è dubbio, infatti, che, nello svolgimento della propria attività, l’associazione possa stipulare contratti ed assumere, in relazione a questi, precise obbligazioni. Si pensi ad una associazione musicale che ingaggi un musicista per l’esecuzione di un concerto o che organizzi un corso di musica.
Nel caso, piuttosto ricorrente, di corsi organizzati dalle associazioni, sorge, all’atto dell’iscrizione dell’allievo, un rapporto contrattuale rispetto al quale l’insegnante rimane estraneo; quest’ultimo, infatti, è impegnato solo nei confronti dell’associazione e ciò indipendentemente dal tipo di collaborazione prestata. Le obbligazioni contrattuali nei confronti dell’allievo vengono, pertanto, assunte unicamente dalla associazione che dunque risponderà direttamente, in caso di inadempimento, a titolo di responsabilità contrattuale (articolo 1218 codice civile). Anche se l’inadempimento dipendesse dalle carenze qualitative degli istruttori impiegati, la responsabilità contrattuale permarrebbe comunque in capo all’associazione, in forza del disposto di cui all’articolo 1228 codice civile che prevede la responsabilità del debitore per il fatto commesso dagli ausiliari di cui lo stesso si avvale nell’adempimento dell’obbligazione.
Ulteriore ipotesi, rispetto alle casistiche già considerate, di responsabilità contrattuale ipotizzabile in capo all’associazione è quella delle manifestazioni in cui è prevista la partecipazione di pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingresso: il prezzo del biglietto si configura come corrispettivo di una prestazione contrattuale che deve essere regolarmente adempiuta; in caso contrario, l’associazione risponderà a titolo di responsabilità contrattuale.
Le associazioni riconosciute godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, mentre in quelle non riconosciute si applica il principio contenuto nell’articolo 38 codice civile, in forza del quale, delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro (e con il fondo comune), le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Sotto tale profilo, l’elemento che differenzia le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute si individua nella diversa posizione assunta dagli amministratori: nelle associazioni non riconosciute, essi sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione; diversamente, nelle associazioni riconosciute, verso i creditori risponde solo l’associazione con il suo patrimonio.