Trasmissione telematica dei corrispettivi e delle fatture
di Fabio PauselliDal 1° gennaio 2017 si potrà optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni, così come i soggetti non tenuti all’emissione della fattura, quali i commercianti al minuto, potranno memorizzare elettronicamente e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
Questo è quanto emerge dal D.Lgs. n. 127/2015 nel quale, tra le altre cose, è stato previsto, a far data dal 1° luglio 2016, un servizio gratuito da parte delle Entrate per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica Amministrazione e, per alcune categorie di soggetti Iva, individuati con apposito decreto, anche quelle emesse nei confronti dei soggetti diversi dalla P.A..
Per i soggetti passivi che dal 1° gennaio 2017 opteranno per la trasmissione dei dati di tutte le fatture, da effettuarsi anche mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell’AdE, questa avrà effetto dall’inizio dell’anno solare in cui verrà esercitata e per i successivi 4 con la possibilità, salvo revoca, di rinnovarsi per altri 5 anni. A coloro che, nonostante l’opzione, ometteranno la trasmissione o effettueranno la stessa con dati incompleti o inesatti, si applicherà la sanzione da € 258 a € 2.065.
I commercianti al minuto e in genere gli altri soggetti assimilati, sempre dal 1° gennaio 2017, potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica alle Entrate dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e/o alle prestazioni di servizi. Tale opzione sarà, invece, un obbligo per tutti quei soggetti passivi che effettuano le medesime operazioni tramite distributori automatici. Tramite un apposito provvedimento verranno definite tutte le informazioni da trasmettere nonché le regole tecniche, i termini e la caratteristiche degli strumenti necessari, anche al fine di non incidere eccessivamente, come nel caso dei distributori, sull’attuale funzionamento degli apparecchi già in uso. In questi casi alla mancata memorizzazione e trasmissione, ovvero quella effettuata con dati incompleti o non veritieri, sarà applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, 100% dell’importo documentato e, nei casi di recidiva, la sospensione della licenza per l’esercizio dell’attività. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituirà l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante scontrino/ricevuta fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura in caso di richiesta da parte del cliente.
Per tutti i soggetti che opteranno per la comunicazione di tutte le fatture o la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi si profilano alcune semplificazioni. In particolare saranno esonerati dalla presentazione dei seguenti modelli:
- comunicazione clienti-fornitori;
- comunicazione operazioni black-list;
- presentazione dei modelli Intrastat (limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi);
- comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio;
- comunicazione degli acquisti di beni da San Marino.
Ai soggetti che opteranno per la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi sarà riconosciuta l’esecuzione prioritaria del rimborso del credito Iva ex art. 30 D.P.R. 633/72, entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma 3, lettere da a) a e) del medesimo articolo. Inoltre verranno individuate delle modalità per la tracciabilità dei pagamenti che, per i soggetti che le garantiranno, comporterà la riduzione dei termini di accertamento ai fini Iva di un anno.
Per alcune categorie di soggetti Iva che effettueranno la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture e o corrispettivi, dal 1° gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate realizzerà un programma di assistenza con cui saranno messi a disposizione, telematicamente, gli elementi informativi per le liquidazioni Iva periodiche e per la dichiarazione Iva annuale. In tal caso verranno meno gli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute, l’obbligo di apporre il visto di conformità e la prestazione della garanzia ex art. 38-bis D.P.R. 633/1972 per i rimborsi superiori ad € 15.000.