Piena detrazione Iva per l’auto utilizzata dall’agente di commercio
di Luca CaramaschiIn deroga alla detrazione parziale attualmente stabilita nella misura forfetaria del 40% per quasi tutte le tipologie di impresa, l’articolo 19-bis1 del DPR n.633/1972 consente la piena e totale detraibilità dell’Iva assolta all’acquisto delle autovetture per i soli agenti e rappresentanti di commercio (sia in forma individuale che societaria).
Contrariamente a quanto affermato a proposito della deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi, la detraibilità Iva al 100% prevista per gli agenti e rappresentanti ha, secondo l’Agenzia delle entrate, carattere tassativo e quindi non può essere estesa ad altra categoria di contribuenti (come ad esempio ai promotori finanziari o agli agenti di assicurazione, che, quindi, scontano la detrazione limitata nella misura del 40%).
Va poi detto che relativamente a tali soggetti (promotori finanziari e agenti di assicurazione) l’indetraibilità oggettiva parziale dell’Iva comporta, nella maggior parte dei casi, effetti negativi molto limitati atteso che la quasi totalità delle operazioni tipiche da essi svolte rientra nella disciplina delle operazioni esenti e, quindi, genera un pro-rata generale di indetraibilità del 100 per cento.
Con riferimento al comparto Iva l’agenzia delle entrate ha in passato emanato la R.M. n.34/E del 13.02.2003 con la quale ha riconosciuto ai soggetti che svolgono l’attività di agenzia in forma societaria le agevolazioni previste per gli agenti organizzati in forma individuale. Tale chiarimento è apparso quanto mai opportuno in quanto anche per gli agenti organizzati in forma societaria si realizza quella sostanziale equiparazione tra Iva e imposte dirette, che in precedenza era certa solo per gli agenti e rappresentanti di commercio individuali.
In presenza della riformata disciplina rimaneva infatti ancora da chiarire se la disposizione contenuta nell’articolo 19-bis1 del DPR n.633/72 fosse pacificamente applicabile alle società svolgenti attività di agenzia. Le argomentazioni addotte dall’agenzia delle entrate fornite nella citata R.M. n.34/E/03 si basano sul riconoscimento della “strumentalità” delle autovetture quando queste vengono impiegate dagli agenti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di agenzia o di rappresentanza di commercio.
Pertinente, inoltre, appare il richiamo operato dalla pronuncia ministeriale alla Legge-quadro n.204 del 03 maggio 1985, la quale all’articolo 6 ammette che può essere agente anche un soggetto collettivo.
Il richiamato documento di prassi coglie inoltre l’occasione per ribadire un concetto molto importante in ambito Iva e che rende “non automatica” la piena detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto.
Con il quarto comma dell’articolo 19 del DPR n.633/72, infatti, nella versione successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo n.313/97, viene introdotto un principio generale in virtù del quale si stabilisce che l’imposta assolta sull’acquisto di beni e servizi utilizzati in modo promiscuo non può essere detratta integralmente, dovendosi determinare la misura della detrazione stessa in conformità a “criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”.
Va detto peraltro che tale principio non è stato reso pienamente operativo dalla circolare n.328/E/1997, con il risultato che il criterio oggettivo richiesto dalla norma è senz’altro sostituito da necessari criteri soggettivi, scelti dall’agente o rappresentante di commercio che si trova a dover decidere in quale misura operare la detrazione dell’imposta relativa ad una autovettura utilizzata sia per esigenze personali che lavorative.
Laddove quindi l’agente possegga un’auto per uso aziendale e un’altra per uso familiare, non sussiste certamente alcun ostacolo alla piena detrazione dell’Iva, a condizione che l’auto ad uso aziendale sia utilizzata effettivamente in modo esclusivo nell’attività. Più complicata appare la situazione dove l’agente di commercio ha nella propria disponibilità una sola autovettura: in tal caso ben difficilmente l’agente potrà evitare di individuare un quota di utilizzo riferita alla sfera personale e quindi da considerate indetraibile (in tal senso la norma lascia ampia libertà nella individuazione del criterio oggettivo da utilizzare, seppur nella consapevolezza che solo una detrazione stabilità nella misura del 40% potrà far dormire sonni tranquilli all’agente di commercio). Nel caso di parziale indetraibilità dell’Iva (in quanto si suppone un parziale uso personale dell’autovettura) occorre poi prestare attenzione al fatto che tale componente non detraibile rappresenta ai fini reddituali una parte del costo del veicolo, e come tale dovrà essere tenuta in debito conto al fine di determinare la quota deducibile del relativo costo. Ancorché con riferimento a tipologie di imprese diverse dagli agenti, la circolare n.137/E del 15 maggio 1997 al paragrafo 15.12 ha chiarito che nel costo del veicolo occorre computare anche l’Iva indetraibile pagata per l’acquisto del bene.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, eventi quali:
- acquisizione dell’autovettura mediante leasing,
- cessione dell’autovettura,
- noleggio dell’autovettura,
- spese di impiego dell’autovettura (esclusi i pedaggi autostradali),
non comportano particolari problemi per gli agenti e rappresentanti di commercio in quanto per tali soggetti (fatte salve le considerazioni svolte in precedenza relativamente all’uso personale dell’autovettura) si ha la piena e totale detraibilità dell’Iva.
Con riferimento ai pedaggi autostradali, va ricordata l’abrogazione, ad opera della Finanziaria 2008, della lettera e) dell’articolo 19-bis1) del DPR n.633/72: tale intervento di fatto assimila il trattamento delle spese relative ai pedaggi stradali a quello di tutte le altre spese di impiego riguardanti i veicoli stradali a motore. Per gli agenti e rappresentanti di commercio, quindi, è possibile detrarre interamente l’Iva sull’acquisto dei veicoli e delle spese accessorie (carburanti, lubrificanti, manutenzioni, ricambi, ecc.) compresa l’imposta assolta sulle spese relative al transito autostradale.
Il trattamento ai fini Iva
Agenti e rappresentanti (individuali o società) |
Percentuale massima di detrazione |
Criterio oggettivo |
Spese di acquisizione dell’autovettura (quote di ammortamento o canoni di leasing) |
100% |
Individuazione della quota di indetraibilità riferibile all’uso personale |
Spese per l’impiego dell’autovettura (manutenzione, custodia, riparazioni, acquisto carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, ecc.) |
100% |
Individuazione della quota di indetraibilità riferibile all’uso personale |
Infine, ci sentiamo di proporre un’ultima osservazione in merito alla fattispecie in commento, relativa al numero di vetture sulle quali l’agente di commercio può computare la detrazione nonché la deduzione “maggiorata”: a tale soggetto è riconosciuto tale beneficio fiscale in ragione del fatto che egli, normalmente, per la tipologia di attività esercitata, utilizza la propria autovettura ai fini professionali con un’intensità ben più consistente rispetto alla media delle imprese. Se si concorda su tale considerazione, altrettanto dovrebbe convenirsi che:
- l’agente deve computare tale beneficio (deduzione dell’80% dei costi) solo per una autovettura, peraltro senza limitazioni alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti;
- mentre per eventuali altre vetture aziendali, dovrebbe scontare la deduzione nella misura del 20%, nonché la detrazione dell’IVA limitata al 40%.