3 Novembre 2015

Come ti valuto…

di Massimiliano Tasini
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L’articolo 2621 codice civile, titolato “False comunicazioni sociali”, nella versione vigente dal 12 gennaio 2006 al 14 giugno 2015 (data di entrata in vigore della Legge 69/2009), stabiliva che, salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni (primo comma). Stabiliva altresì che in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta (quarto comma).

Quindi, di regola le valutazioni estimative erronee rilevavano ai fini penali, salva la clausola del 10 per cento.

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