2 Novembre 2015

Il rilascio del waiver nella procedura di collaborazione volontaria

di Nicola Fasano
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In questa fase fra gli adempimenti di maggiore attualità nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria vi è quello del rilascio da parte del contribuente del c.d. “waiver”. Si tratta dell’autorizzazione alla banca estera a trasmettere le informazioni all’Agenzia delle entrate, in caso di richiesta, a partire dal primo periodo di imposta successivo all’ultimo oggetto di regolarizzazione (generalmente si tratta delle informazioni a partire dal 1 gennaio 2014).

Ricordiamo che è un adempimento che consente, con riferimento alle relazioni bancarie detenute in Paesi black list “collaborativi” (come per esempio Svizzera o Montecarlo), di ottenere nell’ambito della voluntary i medesimi benefici previsti in caso di rimpatrio in Italia (o trasferimento in Paese UE o SEE trasparente) dal punto di vista dei periodi di imposta accertabili che non sono raddoppiati (sia ai fini RW sia ai fini delle imposte), nonché dal punto di vista delle sanzioni, poiché è comunque applicata la riduzione alla metà del minimo edittale sul versante del monitoraggio fiscale.

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