L’accertamento analitico per le imprese
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa norma di riferimento per l’accertamento per i redditi dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, cioè l’art. 39 del DPR n. 600/1973, non dà alcuna particolare definizione delle metodologie di accertamento che in essa vengono previste. In vari momenti del percorso di accertamento e di contenzioso, quindi, sono stati coniati termini quali accertamento analitico, analitico-contabile, induttivo, induttivo-extracontabile, analitico-induttivo, per individuare le varie modalità di accertamento ingenerando non poche incertezze interpretative. La giustificazione del ricorso a tali convenzioni terminologiche trova la sua ragione proprio nell’assenza di precise definizioni legali, circostanza che ha imposto ai molti operatori del campo tributario la necessità di un’intesa sui termini al solo fine di delimitare le varie ed articolate previsioni legali.
Al fine di una migliore comprensione dell’argomento in questione appare, quindi, utile esaminare la disciplina prevista dall’art.39 del DPR 600/73 ed effettuare opportune precisazioni di carattere terminologico, poiché, molto spesso, proprio dall’utilizzo improprio di alcuni termini ricorrenti in questa materia sorge una confusione nella corretta individuazione del campo di intervento, delle norme e della loro interpretazione giurisprudenziale. Tale analisi consente, in via preliminare, di distinguere il metodo di accertamento analitico (c.d. contabile), previsto dal comma 1 della citata disposizione, dal metodo di accertamento induttivo (c.d. extracontabile) contemplato dal successivo comma 2. La principale e fondamentale differenza tra le predette terminologie, secondo consolidati orientamenti sia dottrinali che giurisprudenziali, è rappresentata dalla circostanza che la prima modalità accertatrice è utilizzabile nel presupposto di una contabilità formalmente regolare nel suo complesso (ancorché infedele od incompleta in qualche parte), mentre la seconda è applicabile esclusivamente in condizioni di una manifesta inattendibilità dell’impianto contabile del soggetto verificato tale da non poter conferire alcuna credibilità al reddito dichiarato.




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