Il regime dei minimi e l’incertezza di fare impresa
di Fabio PauselliC’è da augurarsi che il travagliato excursus normativo che ha interessato il regime dei minimi, delle nuove iniziative imprenditoriali e del nuovo regime forfettario trovi finalmente pace nella prossima Legge di Stabilità, alla luce delle mille incertezze (e ripensamenti) che si sono susseguite.
Come noto la legge n. 190/2014 ha comportato la soppressione del regime dei minimi con l’esaurimento degli effetti per i contribuenti che hanno iniziato l’attività entro il 31 dicembre 2014 o negli anni precedenti, ha abrogato il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, legge n. 388/2000 con effetto immediato dal 1° gennaio 2015 e ha previsto un nuovo regime forfetario con decorrenza dall’inizio dell’anno 2015. Quest’ultimo ha presentato numerose differenze rispetto al regime dei minimi, indubbiamente più svantaggiose. In primis l’imposta sostitutiva, che dal 5% è stata elevata al 15%, e le limitazioni in merito a ricavi e compensi molto più stringenti; questi, infatti, non sono a forfait indistintamente per ciascuna attività ma, piuttosto, vengono quantificati in misura differenziata avendo riguardo al codice Ateco che la contraddistingue. In linea generale sono quasi sempre inferiori rispetto alla soglia unica di 30.000 euro relativa al regime dei minimi. Così, ad esempio, in base alla nuova disciplina, gli esercenti arti e professioni possono applicare il regime forfetario se l’ammontare dei compensi non avrà superato l’importo di 15.000 euro.
Tali restrizioni e le inevitabili critiche piovute addosso al nuovo regime forfettario, hanno indotto il Governo ad effettuare un primo intervento in sede di conversione in legge del D.L. n. 192/2014 “Milleproroghe 2015”. Infatti per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2015 è stata prevista la possibilità di avvalersi ancora del “vecchio” regime dei minimi. Così i contribuenti che hanno iniziato l’attività entro il 31 dicembre 2014 potranno continuare a fruire del “vecchio” regime fino all’esaurimento del quinquennio (periodo di durata massima) o, in alternativa, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età così come coloro che hanno intrapreso un’attività nel corso del 2015. Ad esempio un giovane di 20 anni che ha iniziato un’attività autonoma nel dicembre 2014 potrà continuare a fruire del predetto regime fino al 31 dicembre del 2029, cioè fin quanto avrà raggiunto 35 anni.
In base alle indicazioni emerse in occasione del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 ottobre (nell’ambito del quale è stato presentato il Ddl di Stabilità), la Legge di Stabilità per il 2016 interverrà sulla fattispecie aumentando il limite generale dei ricavi e dei compensi per fruire del regime forfetario. Inoltre, l’intervento ridurrà anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, stabilita nella misura “ordinaria” del 15%, ma solo per i primi anni di attività.
L’intervento è davvero inevitabile visto il disordine venutosi a creare a seguito delle diverse disposizioni succedutesi nel tempo e che stanno disorientando non poco gli operatori e i loro consulenti nella pianificazione fiscale che verrà.