Come compensare i crediti verso la P.A. con i ruoli scaduti
di Alessandro PeriniIl Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176/2015 ha esteso al 31 dicembre 2014 il termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini della compensabilità delle stesse, seppur scadute, con i crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti vantati verso la pubblica Amministrazione.
Come noto, l’articolo 28-quater D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. (si tratta delle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ossia della quasi totalità delle P.A.), non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A.
L’individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012. Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi Provvedimenti, volti a definire l’ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A. L’ultima estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 31 luglio 2015, data di entrata in vigore del D.M. 13 luglio 2015, e fino al termine ultimo del 31 dicembre 2015. I ruoli, però, devono essere stati obbligatoriamente notificati entro il 31 dicembre 2014.
Requisiti per effettuare la compensazione del ruolo scaduto e non pagato è che lo stesso sia pari o inferiore al credito certificato e che quest’ultimo non sia stato oggetto di cessione ad un istituto di credito. L’impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma PCC può richiedere telematicamente la certificazione del credito non ancora incassato verso l’ente pubblico. I crediti commerciali possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2014 e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l’istanza di certificazione degli stessi.
L’ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della piattaforma PCC, con l’indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica. Si ricorda che la certificazione non può essere richiesta agli enti locali commissariati, agli organi costituzionali, agli enti pubblici economici, alle società a partecipazione pubblica.
Per attivare la compensazione con un ruolo, la certificazione va presentata agli sportelli di Equitalia in forma cartacea ovvero vanno presentati in Equitalia il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l’attestazione di pagamento. Il credito verso l’ente pubblico utilizzato parzialmente per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata.
A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A., quali:
- la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti. Si ricorda che l’articolo 28-quinquies D.P.R. 602/1973 prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme di deflazione del contenzioso (senza alcun vincolo temporale legato al termine di notifica dell’atto);
- la cessione del credito commerciale ad un istituto di credito.