10 Ottobre 2015

Voluntary: il contribuente tempestivo può stare peggio del pigro?

di Comitato di redazione
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Si stanno sviluppando in questi giorni ampi dibattiti dottrinali in merito agli effetti determinatisi a seguito della proroga per i termini di presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

Al riguardo, Assonime (circolare 29 del 8 ottobre scorso) ha contribuito ad operare una ricostruzione della vicenda, prendendo l’occasione anche per commentare gli ultimi documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate.

Innanzitutto, è intervenuto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre, con il quale si è concessa la possibilità di presentare la relazione di accompagnamento (unitamente alla documentazione di corredo) nei 30 giorni successivi al termine per la trasmissione dell’istanza, in allora fissato al 320 settembre.

Successivamente, poi, il D.L. n. 153 del 30 settembre 2015 (attualmente in discussione al Senato) ha prorogato al 30 novembre 2015 il termine di presentazione della istanza e al 30 dicembre 2015 il termine per l’eventuale integrazione dell’istanza e per la presentazione della relazione e della documentazione.

Di fatto, osserva Assonime, si tratta di un intervento che supera quello del Provvedimento sopra citato, contribuendo a generare un panorama articolato e di non semplice decriptazione.

Infatti, il Provvedimento di settembre era intervenuto sul precedente Provvedimento (si scusi il bisticcio di parole, ma così è!) del 30 gennaio 2015, ove si prevedeva che la relazione e la documentazione dovessero essere inviate entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, ma comunque entro la scadenza del 30 settembre. Con tale prima “modifica” si era previsto che i 30 giorni aggiuntivi potessero essere concessi a tutti gli operatori, anche a coloro che avessero trasmesso l’istanza prima della scadenza, determinandosi così un regime di scadenze variabili. Ad esempio, Assonime propone il seguente esempio: coloro che, ad esempio, avessero presentato l’istanza il 14 o il 30 settembre avrebbero potuto trasmettere la relazione e la documentazione, rispettivamente, entro il 14 e il 30 ottobre 2015.

Tale situazione, come anticipato, viene ora ad essere sostituita dalle indicazioni del DL 153/2015.

Al riguardo, l’Associazione nota due caratteri desumibili dalla norma e dalla Relazione:

  • la norma così prevede: “La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni (…) possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015”;
  • la relazione aggiunge che, sulla scorta del nuovo articolato, si consente “di presentare la prima o unica istanza entro il 30 novembre 2015 e di integrarla eventualmente in aumento e presentare le informazioni e la documentazione a corredo della stessa entro il 30 dicembre 2015. Inoltre, non è precluso a coloro che abbiano già presentato l’istanza, anche integrativa, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015”.

Ciò consente allora di affermare in modo tranciante che:

  • sono prorogati al 30 dicembre sia i termini di presentazione di un’eventuale istanza integrativa, sia i termini per la produzione della relazione e dei documenti a corredo;
  • il medesimo principio si applica anche per le istanze già presentate.

E la conclusione viene corroborata anche da precise motivazioni, vale a dire quelle di riconoscere maggior termine al contribuente per espletare gli adempimenti (reperimento della documentazione e quantificazione dei maggiori imponibili), tenuto anche in considerazione il fatto che si riscontra il coinvolgimento di soggetti stranieri.

A parere dell’Associazione, dunque, l’attuale versione della norma che dispone la proroga dei termini riguarda tutti i soggetti interessati alla collaborazione volontaria, senza indebite discriminazioni tra coloro che avessero già trasmesso l’istanza e coloro che dovessero ancora farlo.

La conclusione ci sembra equa, equilibrata e permeata di buon senso, considerando anche il fatto che:

  1. la proroga è stata concessa all’italiana, vale a dire sul filo di lana e con vicende rocambolesche nell’approvazione del decreto legge;
  2. ciò può avere determinato una situazione di incertezza che ha spinto i contribuenti a provvedere, comunque, all’invio, memori del fatto che era stata qualche settimana prima esclusa qualsiasi tipo di proroga da fonti ufficiali ministeriali;
  3. risulterebbe poco sensato che un provvedimento di proroga determinasse un aggravio di termini a carico di coloro che si sono dimostrati più ligi;
  4. risulterebbe, infine, privo di senso, che una proroga – concessa per venire incontro alle difficoltà riscontrate nel reperimento della documentazione – producesse effetti differenziati nei confronti di soggetti che potrebbero patire le medesime difficoltà.

In conclusione, dunque, condividiamo appieno la lettura di Assonime e, a scanso di future complicazioni, ci auguriamo che in sede di conversione definitiva del decreto legge si possa adottare un testo che elimini in radice ogni dubbio al riguardo.