L’imposizione indiretta e diretta dell’incaricato alle vendite
di Laura MazzolaDopo aver approfondito, in un articolo precedente, le peculiarità, i requisiti e la forma contrattuale dell’attività di incaricato alle vendite, si passa ora ad esaminare come iniziare l’attività, l’imposizione diretta e indiretta e gli aspetti previdenziali.
L’incaricato alle vendite, ai fini fiscali, può essere considerato esercente attività “occasionale” e, in quanto tale, non soggetto agli obblighi imposti in materia di Iva, sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.
Ai fini della verifica dell’eventuale superamento di detto limite, occorre considerare anche le eventuali spese collegate allo svolgimento dell’attività in questione che, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 6, D.P.R. 600/1973, sono determinate in maniera forfettaria nella misura del 22 per cento.
Di conseguenza, l’attività dell’incaricato alle vendite è da considerarsi occasionale, e dunque non rilevante ai fini Iva, solamente se nell’anno solare per tale attività viene percepito un reddito, al netto della deduzione forfettaria, non superiore a 5.000 euro; in particolare, il reddito lordo non deve superare l’importo di 6.410,26 euro (dato da 5.000 x 100 / 78).
Superato questo parametro, l’incaricato diventa soggetto passivo Iva a decorrere dalla prima operazione che comporta il superamento del suddetto limite; da tale data decorre il termine di trenta giorni per l’apertura della partita Iva e, contemporaneamente, il soggetto deve iniziare ad adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di Iva.
Ai fini dell’imposizione diretta, le provvigioni percepite dall’incaricato alle vendite sono assoggettate ad una ritenuta d’imposta definitiva alla fonte.
Tale ritenuta, versata direttamente dall’azienda committente in qualità di sostituto d’imposta, è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite, ridotte del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Così, una provvigione di 2.000 euro comporta una ritenuta alla fonte pari a 358,80 euro (23 per cento – quale aliquota del primo scaglione Irpef – sul 78 per cento di 2.000 euro).
A riguardo occorre evidenziare che tali provvigioni non cumulano con altri eventuali redditi percepiti e, inoltre, sono escluse dalla dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal loro ammontare.
Di conseguenza, coloro che percepiscono solo provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite sono sempre fiscalmente a carico del proprio coniuge o genitore, ovvero altro familiare convivente, e, pertanto, risulta possibile usufruire della relativa detrazione fiscale.
Diversamente, nell’ipotesi di percepimento di altri redditi e possesso della partita Iva, l’incaricato deve presentare il modello Unico e non il modello 730.
Ai fini previdenziali, l’incaricato alle vendite con provvigioni annue nette fino a 5.000 euro non deve effettuare il versamento dei contributi Inps, di cui alla Legge 335/1995.
Al superamento di tale limite deve essere versato il contributo solo sulla parte eccedente i 5.000 euro netti, come di seguito specificato:
- 28,72 per cento sul 78 per cento delle provvigioni, se l’incaricato non ha un altro trattamento previdenziale obbligatorio per legge (commerciante, artigiano, professionista, lavoro dipendente o pensionato);
- 22 per cento sul 78 per cento, se l’incaricato ha un altro trattamento previdenziale obbligatorio per legge.
La quota Inps è a carico per un terzo dell’incaricato e per due terzi della società committente.
Il versamento, però, spetta alla società committente, in qualità di sostituto, la quale deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24.
Si evidenzia, infine, che l’incaricato, indipendentemente dal superamento o meno del limite, non ha l’obbligo di iscrizione presso la Camera di commercio competente.
Riassumendo:
- l’incaricato con provvigioni nette fino a 5.000 euro non deve aprire partita Iva, adempiere al versamento dell’imposta e agli obblighi dichiarativi che essa comporta, e non è soggetto al versamento dei contributi Inps;
- l’incaricato con provvigioni nette superiori a 5.000 euro deve aprire partita Iva, adempiere al versamento dell’imposta e agli obblighi dichiarativi che essa comporta, ed è soggetto al versamento dei contributi Inps con misura diversa a seconda che lo stesso sia o meno soggetto ad altro trattamento fiscale previdenziale obbligatorio.
In entrambi i casi le provvigioni sono soggette ad una ritenuta definitiva alla fonte.
5 Agosto 2016 a 7:40
LA STORIA LA FA CHI AGISCE, MA NELLA STESSA MISURA CHI SUBISCE!!!
5 Agosto 2016 a 9:35
Tutto terribilmente vero. Facciamo qualcosa? Io ho chiesto personalmente al nostro presidente (il dott. Caramella) di chiedere a nome nostro di non avere scadenze ad agosto e nessuna proroga oltre il 31/7 . Mi ha guardato come se venissi da un altro pianeta. Per lui noi dobbiamo adorare il lavoro e basta.
Grazie a chi li scrive e a voi che pubblicate articoli come questo. Torno a lavorare.