Riscritto il calendario della voluntary
di Nicola FasanoLe istanze di collaborazione volontaria potranno essere presentate fino al 30 novembre. Integrazioni, relazione ed allegati andranno inviati entro il 30 dicembre. I termini di accertamento per gli anni e gli imponibili oggetto della voluntary sono fissati al 31.12.2016. Nessun ampliamento all’anno 2014 che dovrà dunque seguire le regole ordinarie sia per quanto riguarda il monitoraggio fiscale che gli eventuali redditi connessi con le attività estere.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 153 del 30 settembre, il quadro delle scadenze della voluntary è stato di fatto scompaginato.
In sostanza la mini-proroga di 30 giorni concessa in via amministrativa per l’invio della documentazione e della relazione anche dopo l’originaria scadenza del 30 settembre (entro cui avrebbe dovuto comunque essere spedita telematicamente l’istanza) è stata spazzata via dal nuovo scadenzario del D.L. 153/2015.
In base al decreto, infatti, è possibile attivare la procedura entro il 30 novembre 2015. L’integrazione dell’istanza (anche di quelle già presentate prima dell’entrata in vigore del D.L. 153/2015) nonché, in ogni caso, la presentazione della documentazione di supporto è invece fissata entro il 30 dicembre.
Tuttavia, la sorpresa più rilevante della proroga, da tempo annunciata ma, purtroppo, ufficializzata solo a ridosso della scadenza, riguarda i termini di accertamento rimodulati a “fisarmonica”, posto che di fatto si allungano per gli anni in scadenza al 31.12.2015 (ad esempio, in relazione ai casi più frequenti di attività detenute in Paesi Black list con accordo si tratta del 2009 per l’RW e le imposte con dichiarazione omessa o il 2010 per le imposte in caso di dichiarazione presentata) e si accorciano sensibilmente per gli altri anni oggetto della procedura come per esempio il 2012 o il 2013 che dovranno essere comunque accertati dal Fisco entro il 31.12.2016. Ovviamente tale rimodulazione riguarda solo gli imponibili e le violazioni oggetto della procedura ed ha il fine di evitare la notifica di più atti, spalmati nel tempo, da parte dell’Agenzia delle Entrate con riferimento ai diversi anni oggetto della medesima istanza di collaborazione volontaria.
Da più parti, inoltre, si era chiesto l’estensione della procedura anche al periodo di imposta 2014 che però (salvo colpi di scena in sede di conversione del decreto) non è arrivata. Questo vuol dire che per tale anno si devono seguire le regole ordinarie. Nella maggior parte dei casi, pertanto, assumendo che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata entro il 30 settembre, si dovrà presentare una dichiarazione integrativa che, se presentata nei successivi 90 giorni, consentirà, fra l’altro, di fruire delle sanzioni, in caso di imposta dovuta (si pensi a maggiori ricavi da dichiarare, o a canoni di locazione o a redditi finanziari), del 30% sull’omesso versamento piuttosto che di quella piena prevista per la dichiarazione infedele (applicabile in caso di integrativa presentata dopo i 90 giorni). Ovviamente le suddette sanzioni potranno essere ridotte tramite ravvedimento operoso.
Per il monitoraggio fiscale, invece, si dovrà versare la sanzione di 258 euro (ravvedibile) qualora si proceda alla presentazione per la prima volta entro i 90 giorni mentre non dovrebbe essere versato alcunché (seppur il punto non sia pacifico) qualora nel termine di 90 giorni l’RW sia integrato con nuovi assets originariamente non dichiarati (dovranno ovviamente regolarizzarsi anche eventuali omessi versamenti per IVIE e IVAFE). Dopo i 90 giorni, invece, scattano le sanzioni in misura proporzionale (ferme restando le riduzioni da ravvedimento).
La “coda” della voluntary sul 2014 pertanto comporterà un ulteriore incremento di gettito per le casse dello Stato. Nel conteggio finale, peraltro, dovrebbero tenersi in considerazione anche le entrate (difficilmente stimabili) derivanti dai non pochi ravvedimenti eseguiti in alternativa alla (o in combinazione con la) voluntary, soprattutto in casi di evasione recente e che non sconfina nel penale.