Voluntary: più tempo!
di Fabrizio VedanaCi saranno due mesi di tempo in più per presentare le richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria introdotta con la legge 186/2014; slitta al 30 dicembre 2015 il termine entro il quale inviare all’Amministrazione fiscale le relazioni illustrative dell’istanza ed i relativi allegati.
Lo prevede il Decreto legge n. 153, del 30 settembre 2015, recante “Misure urgenti per la finanza pubblica – Disposizioni in materia di collaborazione volontaria – Voluntary disclosure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015.
Il Provvedimento, oltre alla citata proroga dei termini di presentazione dell’istanza di adesione alla voluntary e della relativa documentazione, prevede, inoltre, un allungamento dei termini di accertamento fiscale per gli anni fiscali in scadenza; in tal modo l’Amministrazione fiscale avrà quindi un anno di tempo in più per verificare le istanze presentate ed i relativi conteggi.
Il Decreto 153, dopo aver ribadito che trovano piena applicazione, a professionisti, banche e fiduciarie, le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, chiarisce però che non si applica l’articolo 58, comma 6, del medesimo decreto.
È bene precisare che tale articolo prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo dell’eventuale conto o libretto di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperto presso Stati esteri.
Il chiarimento contenuto nel Decreto consente, quindi, di far emergere anche disponibilità detenute all’estero su conti o libretti anonimi senza far incorrere il contribuente nelle citate violazioni di legge.
Altra significativa novità che reca con sé il Provvedimento del Governo è l’introduzione di un regime sanzionatorio più favorevole per quanti hanno ricevuto disponibilità provenienti dall’estero nell’ambito di piani di previdenza; il Decreto, prevede, infatti, che l’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 per cento.
Con specifico riferimento alla presentazione di istanza e relazione di accompagnamento è bene sottolineare che il Decreto prevede che i nuovi termini previsti per l’integrazione dell’istanza e la presentazione dei documenti (fissati, rispettivamente, al 30 novembre e al 30 dicembre) sono da considerarsi validi anche per le istanze già trasmesse alla data di emanazione del Decreto, ovvero prima del 30 settembre 2015.
Viene così superato il termine di 30 giorni precedentemente previsto tra la presentazione dell’istanza e il deposito di un’eventuale istanza integrativa, della relazione e dei documenti, previsti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2015.