25 Settembre 2015

L’articolo 2929 bis e la nuova tutela del creditore

di Sergio Pellegrino
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L’introduzione nel codice civile dell’articolo 2929 bis, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, ha generato un allarmismo, decisamente eccessivo, in alcuni interpreti, che hanno intonato immediatamente il de profundis per gli istituti che garantiscono, a determinate condizioni, la protezione del patrimonio.

Non voglio certo sminuire l’importanza dell’intervento realizzato dal D.L. Giustizia, che ha dato una nuova possibilità ai creditori, quella di pignorare direttamente i beni oggetto di un atto dispositivo a titolo gratuito senza la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale, ma ne va analizzata l’effettiva portata, anche se soltanto con il trascorrere del tempo – il decreto è entrato in vigore infatti soltanto lo scorso 27 giugno -, questa potrà essere apprezzata appieno.

Per innescare la nuova disposizione, i beni che possono essere oggetto di espropriazione devono essere stati assoggettati dal debitore alla costituzione di vincolo di indisponibilità, interessando quindi, a titolo esemplificativo, i fondi patrimoniali piuttosto che gli atti di destinazione o i patrimoni destinati ad uno specifico affare, o di alienazione compiuta a titolo gratuito, potendo rientrare in questa accezione, ad esempio, gli atti di dotazione di un trust. Inoltre, alla luce di quanto previsto dal primo comma, riguarderebbe soltanto l’atto posto in essere successivamente alla manifestazione del credito (anche se compresa la portata operativa del secondo comma, che riconosce il potere di agire con l’azione esecutiva sul bene oggetto dell’atto dispositivo anche al creditore anteriore attraverso l’insinuazione nella procedura esecutiva avviata da altri.

Per gli atti a titolo oneroso, invece, non cambia nulla, potendo questi venire aggrediti ancora soltanto attraverso la revocatoria.

Se vengono rispettate le condizioni poste dalla norma, il creditore può pignorare direttamente il bene, senza la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale come invece prevede la revocatoria: in altre parole è stata, di fatto, introdotta una presunzione legale relativa circa la sussistenza del pregiudizio per il creditore e la consapevolezza del debitore richieste dall’articolo 2901 del codice civile.

La possibilità del creditore di agire direttamente in esecuzione è condizionata al fatto che questi disponga di un titolo esecutivo e trascriva il pignoramento entro il termine di un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.

Attraverso quella che a tutti gli effetti può essere considerata un’inversione dell’onere della prova, tocca al debitore opporsi agli atti esecutivi fornendo la prova che l’atto posto in essere non ha in alcun modo intaccato la garanzia patrimoniale.

Un aspetto delicato è, invece, quello della pignorabilità del bene presso terzi che lo abbiano acquisito dal beneficiario dell’atto dispositivo a titolo gratuito.

Il dato letterale della disposizione farebbe propendere per la sussistenza di una possibilità di questo tipo: se così fosse, però, verrebbero rivoluzionati i principi generali posti nel nostro ordinamento a tutela dell’acquisizione del diritto da parte del terzo.

E’ superfluo dire che il tema in questione necessita di un pronto e adeguato chiarimento.