18 Settembre 2015

La rivalutazione delle partecipazioni nell’RT del modello Unico 2015

di Luca Mambrin
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A seguito delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2014 (Legge n. 147/2013) all’art. 2 del D.L. 282/2002 è stata data l’opportunità ai contribuenti, persone fisiche, società semplici, associazioni professionali e enti non commerciali che detengono, non in regime d’impresa, a titolo di proprietà o di usufrutto, partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati alla data del 1 gennaio 2014, di rideterminarne il valore mediante il versamento di un’imposta sostitutiva.

Posta l’imminente scadenza per la presentazione delle dichiarazioni, vale la pena ricordare le modalità di compilazione del riquadro dell’Unico PF dedicato all’indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, ossia la sezione VII del quadro RT.

Ai fini del perfezionamento della rivalutazione era necessario:

  • possedere le partecipazioni a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1 gennaio 2014;
  • redigere ed asseverare una perizia di stima;
  • versare, entro il 30 giugno 2014, l’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore della  partecipazione risultante dalla perizia una specifica aliquota.

L’operazione così perfezionata consente di attribuire rilevanza fiscale al valore (costo) rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), Tuir nel caso di successiva cessione della partecipazione rivalutata.

Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta sostitutiva, l’importo da versare dipendeva dalla tipologia di partecipazione detenuta:

  • nel caso di partecipazione non qualificata, ovverosia se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% in caso di partecipazioni in società quotate) del capitale o patrimonio sociale,  l’aliquota dell’imposta sostitutiva era fissata al 2%;
  • nel caso partecipazione qualificata, ovvero se rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% in caso di partecipazioni in società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% in caso di partecipazioni in società quotate) del capitale o patrimonio sociale,  l’aliquota dell’imposta sostitutiva era fissata al 4%;

Il versamento dell’imposta sostitutiva doveva essere effettuato entro il 30 giugno 2014 in un’unica soluzione oppure poteva essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

Nel caso poi di partecipazioni già precedentemente rivalutate si prevede che:

  • i soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possedute alla data del 1 gennaio 2014 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. 
  • in caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso poi di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Quadro RT

 rt

Nella sezione VII del quadro RT del modello Unico PF 2015 vanno indicati i dati relativi alle rivalutazioni effettuate nell’anno 2014, con l’indicazione:

  • nella colonna 1, del valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
  • nella colonna 2, dell’aliquota:
    • 4% per le partecipazioni qualificate;
    • 2% per le partecipazioni non qualificate.
  • nella colonna 3 dell’imposta sostitutiva dovuta;
  • nella colonna 4, dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
  • nella colonna 5, della differenza tra colonna 3 colonna 4, ovverosia l’imposta da versare;
  • nella colonna 6, del flag se l’importo dell’imposta sostitutiva è stato rateizzato;
  • nella colonna 7, del flag se l’importo dell’imposta sostitutiva indicata in colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.

Nel caso di omessa indicazione del quadro RT del modello Unico dei dati relativi alla rivalutazione delle partecipazioni l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 35/E/2004 ha chiarito che tale omissione non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che rimane pertanto valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della prima rata, ma costituisce una violazione formale punita con una sanzione da euro 258 ad euro 2.065 ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.

Attenzione infine alle novità introdotte nella Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) che ha ulteriormente riaperto i termini per effettuare tali rivalutazioni per beni posseduti alla data del 1 gennaio 2015, con redazione della perizia giurata di stima e versamento dell’imposta sostitutiva (con aumento delle relative aliquote – 4% per le partecipazioni non qualificate e 8% per terreni e le partecipazioni qualificate) che doveva essere effettuato entro il 30 giugno 2015; tali novità si rifletteranno nella compilazione della dichiarazione relativa all’anno 2015, quindi nel modello Unico 2016.