17 Settembre 2015

L’indetraibilità oggettiva dell’Iva: alcuni casi operativi

di Leonardo Pietrobon
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Il principio di detrazione dell’Iva è stabilito dall’articolo 19 D.P.R. n. 633/1972, secondo cui l’imposta può essere considerata detraibile limitatamente alle operazioni effettuatein relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”, stabilendo così il principio di inerenza della spesa sostenuta, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto.

Il principio appena enunciato deve tuttavia deve essere coordinato con le disposizioni relative all’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti, contenute negli artt. 19, 19-bis e 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72 e riguardano:

  • l’Iva oggettivamente indetraibile in relazione al tipo di bene o servizio acquistato od importato (art. 19-bis1);
  • l’Iva indetraibile in via specifica, in caso di acquisto o importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare un’operazione non soggetta o esente (artt. 19, comma 4, e 19-bis, comma 2);
  • l’Iva indetraibile da “pro-rata”, se vengono poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti (artt. 19, comma 5, e 19-bis).

L’articolo 19-bis1 dello stesso D.P.R. n. 633/1972, riguardante la citata indetraibilità oggettiva, elenca i casi in cui la detrazione sugli acquisti non è ammessa in quanto relativa a beni e servizi di incerta inerenza.

Una prima ipotesi di indetraibilità oggettiva riguarda i veicoli e beni di lusso. Secondo quanto stabilito dall’articolo 19-bis1 lettera a) e b) è indetraibile l’IVA sull’acquisto di aeromobili, navi e imbarcazioni, nonché dei relativi componenti e ricambi.

La lettera c) dello stesso articolo 19-bis1 regolamenta invece l’indetraibilità per i mezzi a motore “terresti”, stabilendo in primo luogo l’indetraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di motocicli con cilindrata superiore a 350 cc. Per tutti gli altri veicoli a motore è stabilita, invece, quale regola generale la detraibilità:

  • nella misura pari al 40% dell’IVA in caso di utilizzo non esclusivo nell’attività;
  • e in misura pari al 100% in caso di utilizzo esclusivo nell’attività.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio e per coloro i quali i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa si applicano le regole generali di detrazione e pertanto, nel caso di utilizzo per finalità in parte estranee all’attività, la detrazione avviene per la parte riferibile all’attività, individuata in base a criteri oggettivi.

Secondo quanto stabilito dalla lettera d) l’Iva relativa alle spese di esercizio dei veicoli, ossia acquisto di carburanti e lubrificanti, spese di manutenzione e riparazione, custodia, pedaggi per il transito stradale segue le medesime regole di detraibilità stabilite per l’acquisto. Le regole di detrazione previste per l’acquisto si applicano anche ai canoni di leasing e noleggio.

La lettera e) invece dispone l’indetraibilità sulle prestazioni di trasporto di persone. Pertanto l’IVA assolta sull’acquisto dei biglietti (treno, aereo, nave) per il trasporto di persone non è in genere detraibile. Si tratta dell’Iva sulle fatture dei vettori che esercitano l’attività di trasporto di persone (compagnia aerea, di navigazione, esercente il trasporto ferroviario).

Con riferimento alle spese per alimenti e bevande e le spese di rappresentanza l’articolo 19-bis1 lettere f) e h) stabiliscono rispettivamente che:

  • è indetraibile l’IVA sull’acquisto di alimenti e bevande tranne che per i beni:
    • oggetto dell’attività propria dell’impresa;
    • destinati alle prestazioni di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa (si ritiene anche negli studi professionali);
    • destinati ad omaggio purché inferiori a € 50;
  • è indetraibile l’Iva sulle spese di rappresentanza, per individuare le quali si utilizza la definizione vigente per imposte sui redditi.

A tal proposito si ricorda che è tuttavia detraibile l’Iva sull’acquisto di beni omaggio di costo unitario non superiore a € 50 (vecchio limite € 25,82 adeguato a quello previsto ai fini redditi dal 13.12.2014). In caso di omaggio di beni di costo unitario non superiore a € 50 costituiti da alimenti e bevande, l’Iva è detraibile poiché prevale la norma che considera detraibili i beni di valore inferiore a € 50.

Infine, la lettera i) stabilisce l’indetraibilità dell’Iva relativa a fabbricati o porzioni di fabbricato ad uso abitativo, nonché quella relativa alla locazione, manutenzione, recupero e gestione degli stessi, ad eccezione dei casi di sussistenza della condizione di inerenza allo svolgimento dell’attività d’impresa. Di conseguenza, è detraibile l’Iva relativa ai fabbricati abitativi per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o porzioni, nonché il recupero degli stessi, e per i soggetti che esercitano l’attività esente di locazione con applicazione del pro rata.