La nuova disciplina sul raddoppio dei termini per l’accertamento
di Luigi FerrajoliIl D.Lgs. n.128 del 5 agosto 2015, vigente al 2 settembre 2015, ha introdotto delle modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento.
In particolare, l’articolo 2 del richiamato decreto legislativo ha aggiunto all’art. 43, co.3 (in materia di imposte dirette) del d.P.R. n.600/73 e all’art.57, co.3 (in materia di imposta sul valore aggiunto) del d.P.R. n.633/72 il seguente periodo: “Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”.
Si tratta chiaramente di una modifica estremamente importante in quanto viene stabilito che, in mancanza di tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia nei termini ordinari, il raddoppio dei termini per gli accertamenti sulle imposte dirette e sull’IVA non potrà più essere computato.
Per denuncia tempestiva si deve intendere dunque quella effettuata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di omissione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui detta dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il terzo comma della norma in esame prevede tuttavia che “Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Parimenti, sono fatti salvi, sia gli effetti degli inviti a comparire di cui all’art.5 del D.Lgs. n.218/97, se notificati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo in parola, sia i processi verbali di constatazione redatti ex art.24 della L. n.4/29, “dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la norma impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015”.
Le modifiche sopra richiamate si pongono senz’altro in linea con il principio di certezza del diritto e di trasparenza nei rapporti tra Fisco e contribuente.
E’ del tutto evidente, infatti, che la novella abbia inteso limitare la possibilità di raddoppiare i termini per l’accertamento alla effettiva presentazione della denuncia all’Autorità per reati penal-tributari.
Il termine per la denuncia è stato parallelamente individuato in quello ordinario stabilito dalla legge per l’accertamento, ancorando dunque l’ipotesi di raddoppio ad un dato fattuale e giuridico ben definito.
La clausola contenuta al terzo comma del citato articolo 2 rappresenta viceversa una sorta di “salvaguardia”, di regime transitorio, volta a non travolgere con gli effetti della novella i verbali di contestazione e gli atti impositivi già in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
In sostanza, analizzando complessivamente le disposizioni introdotte dall’art.2 D.Lgs. n.128/15, il contribuente a cui vengano mosse contestazioni potrà valutare innanzitutto se le stesse siano state effettuate nei termini ordinari. Nel caso in cui fossero ravvisate eventuali decadenze, il medesimo dovrà verificare se siano state presentate denunce nei suoi confronti per reati di cui al D.Lgs. n.74/00 (che contiene le fattispecie penali-tributarie di riferimento) per appurare se vi siano dunque gli elementi per consentire un raddoppio dei termini per l’accertamento.
Naturalmente, il terzo passo sarà di valutare se la posizione del contribuente ricada nella fattispecie novellata degli artt. 43 d.P.R. n.600/73 e 57 d.P.R. n.633/72 ovvero se operi la clausola di salvaguardia espressamente stabilita al terzo comma dell’art. 2 D.Lgs. n.128/15.
Per completezza, si evidenzia che l’ultimo comma del citato articolo 2 stabilisce che “Ai fini della causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento”.
Il legislatore ha quindi chiarito che possono accedere alla procedura di voluntary disclosure, introdotta dalla L. n.186/14, beneficiando della causa di esclusione della punibilità penale, oltre che della riduzione delle sanzioni amministrative, i contribuenti che intendano regolarizzare anche le attività detenute all’estero in periodi di imposta per i quali siano già scaduti i termini per l’accertamento.